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Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Tuttavia, in senso analogico, potrebbe diventare assimilabile alla terapia
salvavita qualunque terapia che si debba assumere cronicamente come, a mero
titolo esemplificativo e non certo esaustivo,
quella anticoagulante
, perché
altrimenti può verificarsi un’embolia mortale o gravemente invalidante;
quella
antipertensiva
, per scongiurare le rotture vasali e conseguenti emorragie;
quella
antibiotica
, per le infezioni croniche o subacute delle ossa onde evitare gli ascessi
ossifluenti;
quelle profilattiche antitubercolari
;
quelle immunosoppressive
in tutte
le patologie autoimmuni o nei trapiantati e in numerose altre circostanze.
Ma è di tutta evidenza che non può essere questa l’interpretazione perché
sarebbe implicitamente rimosso in via surrettizia
erga omnes
l’obbligo stesso di
reperibilità a controllo, essendo la patologia cronica - di cui le esemplificate
terapie sarebbero emendamento -largamente rappresentata nei lavoratori con un
progressivo incremento in rapporto al progredire dell’età.
Non essendoci, dunque, riferimenti univoci e finalizzati alla specificità
dell’argomento e per non lasciare ogni eventuale riconoscimento nell’alea della
mera analogia, ancor più aggravata dal fatto che, chiamata ad attestare tali
condizioni, è una vera molteplicità di “curanti” con criteri e personali modalità
operative spesso molto difformi persino su medesimi ambiti territoriali, sembra
più che mai utile
fornire linee d’indirizzo
, anche suscettibili di periodico
aggiornamento, che garantiscano la maggiore omogeneità possibile di approccio.
P
ATOLOGIE
G
RAVI
C
HE
R
ICHIEDONO
T
ERAPIE
S
ALVAVITA
DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI 11 gennaio 2016
Art.1 co.2
- Le patologie di cui al comma 1, lettera a),
devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle
competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della
patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare.
In premessa, bisogna ricordare che la nozione di "
infermità
" (
da in-firmus =
non fermo, debole
), che
costituisce il rischio assicurato
ex
lege 29 Febbraio
1980, n. 33,
si riferisce ad una disfunzione relativa alla funzione
organica/psichica interessata, mono o pluriorgano, in conseguenza di processi
morbosi,
quantitativamente
caratterizzata.