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compresi nell’elemento E0 relativo al mese in cui è stato usufruito il congedo.
I dati indicati nei quadri V1, causale 7, codice motivo utilizzo 11 “Assenza
retribuita” saranno utilizzati per monitorare i periodi e i trattamenti economici
erogati agli iscritti alla casse pensionistiche della Gestione Pubblica.
6. Pagamento diretto
Le categorie di lavoratrici per le quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità
di maternità (operaie agricole, lavoratrici stagionali, lavoratrici dello spettacolo a
termine o a prestazione), che presentino i requisiti di legge e le condizioni di legge
per accedere al congedo per le vittime di violenza di genere, ricevono il pagamento
della relativa indennità previa domanda all’Istituto e secondo le possibili modalità
indicate nella domanda stessa.
Si rammenta che il diritto al congedo non è previsto per le lavoratrici addette ai
servizi domestici e familiari.
7. Finanziamento degli oneri. Monitoraggio della spesa
La spesa relativa al congedo per le vittime di violenza i genere, introdotto dall’art.
24 del decreto legislativo n. 80 del 2015, rientra negli oneri finanziati mediante
riduzione del fondo di cui all’art. 1, co. 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Gli oneri complessivi, inclusi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo di legge in
oggetto, sono valutati, per l’anno 2015, in 104 milioni (art. 26 del decreto
80/2015).
Per gli anni successivi, anche l’applicazione di questo nuovo congedo è assicurato
mediante gli appositi stanziamenti annui previsti dall’art. 43, comma 2, del citato
decreto legislativo di riforma degli ammortizzatori sociali n. 148 del 2015, che si
riporta testualmente: “
i benefici di cui agli articoli dal 2 al 24 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 80
sono riconosciuti anche per gli anni successivi al 2015, in
relazione ai quali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo
27 del predetto decreto legislativo. All’onere derivante dal primo periodo del
presente comma valutato in 123 milioni di euro per l’anno 2016, 125 milioni di euro
per l’anno 2017, 128 milioni di euro per l’anno 2018, 130 milioni di euro per l’anno
2019, 133 milioni di euro per l’anno 2020, 136 milioni di euro per l’anno 2021, 138
milioni di euro per l’anno 2022, 141 milioni di euro per l’anno 2023, 144 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2024 si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014
come rifinanziato dal presente articolo.”
Si rammenta che l’art. 27 del decreto n. 80/2015, sopra richiamato, prevede la
clausola di salvaguardia in forza della quale il Ministero dell'economia e delle
finanze ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del
sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, provvedono al monitoraggio
degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dal decreto stesso; nel
caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto
alle previsioni di spesa di cui all'articolo 26, il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
proprio decreto alla rideterminazione dei benefici previsti dai precedenti articoli
8. Istruzioni contabili
L’onere derivante dall’erogazione dell’indennità per il congedo a favore delle donne
vittime di violenza di genere, in applicazione dell’art. 24, del decreto legislativo 15