stessa alla lavoratrice, relative al periodo di congedo in oggetto, dovrà essere
valorizzato nell’elemento <MatACredAltre>, <CausaleRecMat>, il nuovo codice
causale “
L064
” avente il significato di “indennità congedo vittime di violenza di
genere art. 24 D.Lgs n.80/2015”; nell’elemento <ImportoRecMat> il relativo
importo. Rimane ferma la necessità di valorizzare i consueti codici causale, per il
conguaglio delle eventuali ulteriori indennità anticipate dal datore di lavoro.
5. Lavoratrici dipendenti di Amministrazioni Pubbliche
Per le dipendenti pubbliche, considerato che il trattamento economico di maternità
è corrisposto direttamente dal datore di lavoro, le somme corrisposte costituiscono
reddito da lavoro dipendente e, pertanto, imponibile ai fini del trattamento
pensionistico, nonché ai fini della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e
sociali e della gestione ENPDEP (Assicurazione sociale Vita).
Si evidenzia, altresì, che i periodi di sospensione sono utili ai fini del trattamento di
fine servizio (TFR/TFS) e, pertanto, il trattamento economico corrisposto è
imponibile ai fini della gestione ENPAS e INADEL, in funzione delle voci di
riferimento utilizzate per determinare il calcolo del trattamento economico
spettante.
Si riportano di seguito le indicazioni per l’elaborazione delle denunce contributive
degli iscritti alla Gestione Dipendenti pubblici.
Si precisa che sono datori di lavoro pubblici le amministrazioni pubbliche,
segnatamente:
a) le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e
grado e le istituzioni educative. Sono da comprendere nell’ambito degli istituti e
scuole di ogni ordine e grado le Accademie e i Conservatori statali;
b) le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
c) le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e
associazioni;
d) le istituzioni universitarie;
e) gli Istituti autonomi case popolari;
f) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
g) gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Nel novero degli enti
pubblici non economici nazionali, regionali e locali sono da ricomprendere tutti gli
enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le
relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione
non compresi nella legge n. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti
dalle regioni o dalle province autonome;
h) le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
i) l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ARAN);
j) le Agenzie di cui al
k) le Aziende sanitarie locali, le Aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture
sanitarie istituite dalle Regioni con Legge regionale nell’ambito dei compiti di
organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime
l) le IPAB e le ex IPAB trasformate in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona
(ASP) a seguito del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 che ha previsto la
generale trasformazione di tutte le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
in ASP in presenza di determinati requisiti;
m) la Banca d’Italia, la Consob e, in linea generale, le Autorità Indipendenti;
n) Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non
economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria.