giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.»;
c) all'articolo 54:
1) al primo comma, le parole: «che abbia per conseguenza la morte o
l'inabilita' al lavoro per piu' di tre giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «mortale o con prognosi superiore a trenta giorni»;
2) il quinto comma e' sostituito dal seguente: «Per il datore di
lavoro soggetto agli obblighi del presente titolo, l'adempimento di
cui al primo comma si intende assolto con l'invio all'Istituto
assicuratore della denuncia di infortunio di cui all'articolo 53 con
modalita' telematica. Ai fini degli adempimenti di cui al presente
articolo, l'Istituto assicuratore mette a disposizione, mediante la
cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e),
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati relativi alle
denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta
giorni.»;
d) all'articolo 56:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «L'Istituto
assicuratore mette a disposizione, mediante la cooperazione
applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati relativi alle denunce degli
infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.»;
2) al secondo comma, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Nel piu'
breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla
disponibilita' dei dati con le modalita' di cui al primo comma, la
direzione territoriale del lavoro - settore ispezione del lavoro
competente per territorio o i corrispondenti uffici della regione
siciliana e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
procedono, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite
o dell'Istituto assicuratore, ad una inchiesta ai fini di
accertare:»;
3) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «La direzione
territoriale del lavoro - settore ispezione del lavoro competente per
territorio o i corrispondenti uffici della regione siciliana e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, qualora lo ritengano
necessario ovvero ne siano richiesti dall'Istituto assicuratore o
dall'infortunato o dai suoi superstiti, eseguono l'inchiesta sul
luogo dell'infortunio.»;
4) al quarto comma, le parole: «alla direzione provinciale del
lavoro - settore ispezione del lavoro» sono sostituite dalle
seguenti: «alla direzione territoriale del lavoro - settore ispezione
del lavoro competente per territorio o ai corrispondenti uffici della
regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano».
e) all'articolo 238:
1) al secondo comma, dopo le parole: «Detto certificato» sono
inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 25 del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,» e le parole: «esso e'
compilato secondo un modulo speciale e portante un talloncino per la
ricevuta, approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e da quello per le poste e le telecomunicazioni sentito
l'Istituto assicuratore. Questo ha cura di fornire periodicamente ed
in numero sufficiente i detti moduli ai medici, ai Comuni, agli
ospedali ed agli uffici postali della circoscrizione e, occorrendo,
anche agli esercenti le aziende» sono sostituite dalle seguenti: «e
deve essere trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica
direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al
rilascio»;
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Il datore di lavoro
deve fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie necessarie
per l'istruttoria delle denunce di cui al secondo comma.»;
3) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «La trasmissione per
via telematica del certificato di cui al secondo comma e' effettuata
utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Istituto
assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili
telematicamente dall'istituto assicuratore ai soggetti obbligati a
effettuare la denuncia in modalita' telematica, nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e