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Decreto legislativo 14 settembre 2015 , n. 151
Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a
carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari
opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (15G00164)
(G.U. Serie Generale , n. 221 del 23 settembre 2015)
Art. 21
Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, terzo comma,il secondo periodo e' sostituito
dai seguenti: «Entro il 31 dicembre l'Istituto assicuratore rende
disponibili al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il
calcolo del premio assicurativo con modalita' telematiche sul proprio
sito istituzionale. L'Istituto con proprio provvedimento, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, definisce le modalita' di fruizione del servizio di cui
al secondo periodo.»;
b) all'articolo 53:
1) al primo comma, secondo periodo, le parole: «da certificato
medico» sono sostituite dalle seguenti: «dei riferimenti al
certificato medico gia' trasmesso all'Istituto assicuratore per via
telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria
competente al rilascio» e il terzo periodo e' soppresso;
2) al quarto comma, primo periodo, dopo le parole: «certificato
medico» sono inserite le seguenti: «trasmesso all'Istituto
assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla
struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle
relative disposizioni,»;
3) al quinto comma le parole: «corredata da certificato medico»
sono sostituite dalle seguenti: «corredata dei riferimenti al
certificato medico gia' trasmesso per via telematica al predetto
Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria
competente al rilascio» e il quarto periodo e' soppresso;
4) al settimo comma le parole: «, che deve corredare la denuncia di
infortunio,» sono soppresse, la parola «rilasciato» e' sostituita
dalle seguenti: «trasmesso, per via telematica nel rispetto delle
relative disposizioni, all'Istituto assicuratore» e dopo le parole:
«primo approdo» sono inserite le seguenti: «o dalla struttura
sanitaria competente al rilascio»;
5) dopo il settimo comma, sono inseriti i seguenti:
«Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore
infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale e'
obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia
di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via
telematica all'Istituto assicuratore.
Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia
professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica
all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura
sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua
compilazione.
La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio
sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi ottavo e
nono, e' effettuata utilizzando i servizi telematici messi a
disposizione dall'Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni
sono resi disponibili telematicamente dall'istituto assicuratore ai
soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalita' telematica,
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30