Con riferimento alla programmazione delle ferie, delle ex festività, dei Social Day e della banca delle ore – programmazione che la Circolare di Gruppo n. 62/2019 stabilisce sia effettuata entro il 13 marzo prossimo – riteniamo utile richiamare alcuni criteri stabiliti dall’Accordo sindacale dell’8 novembre 2018, espressamente citato nella Circolare.
FERIE (anno 2019 ed eventuale giacenza 2018)
La fruizione delle ferie nell’esercizio di competenza è un principio sancito dall’Accordo “in quanto diritto/dovere irrinunciabile del lavoratore finalizzato al ripristino delle sue energie psico-fisiche”: conseguentemente, in continuità con le misure già adottate negli anni scorsi, la fruizione delle ferie relative alla «spettanza 2019» dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2019, così come quella di eventuali giacenze rivenienti dall’anno 2018.
Le giornate di ferie eccezionalmente non utilizzate nell’anno di competenza, dovranno essere integralmente fruite entro il 31 dicembre dell’anno successivo.
EX FESTIVITÀ (anno 2019)
L’Accordo stabilisce che eventuali residui non fruiti al 31 dicembre dell’anno di competenza vadano perduti (non è possibile ottenere nessuna monetizzazione o compensazione). Per questa ragione le ex festività dovranno essere pianificate in via prioritaria rispetto alle ferie, ferma la facoltà di successivo spostamento in corso d’anno.
Nel Gruppo UBI è consentita la fruizione delle ex festività dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 (si tratta di una deroga migliorativa al CCNL, il quale prevede invece che l’utilizzo di tali permessi non sia consentito nei primi e negli ultimi giorni dell’anno).
IMPORTANTE:
I permessi per ex festività spettano solamente se nei giorni delle ex festività il lavoratore ha diritto all’intero trattamento economico: quindi il diritto alla fruizione decade qualora nelle date delle ex festività (19.03.2019 – 30.05.2019 – 20.06.2019 – 04.11.2019) si verifichino assenze non interamente retribuite dalla banca. Ciò può avvenire, per esempio, nei casi di fruizione di Social Day: in altri termini occorre evitare di fissare come Social Day le suddette giornate perché altrimenti le ex festività si ridurrebbero per un numero di giorni equivalenti (e si fruirebbe di un giorno remunerato al 40% a fronte della perdita di una giornata pagata al 100%).
FESTIVITÀ CIVILE COINCIDENTE CON LA DOMENICA: 2 GIUGNO
Nel 2019 la festività civile del 2 giugno cade di domenica e pertanto si ha diritto al compenso aggiuntivo o in alternativa ad una giornata di recupero.
La mancata fruizione non ne determina la perdita, bensì la monetizzazione.
RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO – ROL (anno 2019)
Ricordiamo che le Aree Professionali hanno diritto ad una giornata di riduzione d’orario da usufruire previo preavviso nell’arco dell’anno (pena la perdita).
Tale permesso è frazionabile, nel limite minimo di un’ora al giorno.
BANCA DELLE ORE (anno 2019 e residuo 2018)
Entro il 31.12.2019 dovranno essere fruite:
– la dotazione iniziale di riduzione d’orario per il 2019 (l’ammontare è consultabile in GeripWeb, accedendo allo Scadenziario della Gestione Giornaliera, sezione “Ore di riduzione orario di lavoro”);
– la banca delle ore derivante dalle maggiori prestazioni effettuate nel 2018 e confluite in banca ore (l’ammontare è consultabile in GeripWeb, accedendo allo Scadenziario della Gestione Giornaliera, sezione “Ore relative a prestazioni aggiuntive”).
Quanto non fruito andrà perduto.
PROMEMORIA PER I SOCIAL DAY
Importante ai fini della copertura ai fini INPS
Il limite di 4 giornate lavorative di congedo a settimana è determinato dal fatto che in mancanza di almeno un giorno lavorato a settimana l’INPS non considererebbe tale settimana ai fini dell’anzianità lavorativa. Pertanto in generale chi intendesse fruire di intere settimane di assenza potrà ricorrere per i restanti giorni a ferie, ad ex festività, a banca ore o a ROL.
Al contrario, il ricorso ad assenze a carico dell’INPS (maternità facoltativa, donazione sangue o permessi ex legge 104) non consente la copertura della settimana ai fini INPS, per cui occorre possibilmente evitare le assenze con tali giustificativi a completamento della settimana.
Rinviamo a quanto già illustrato al paragrafo sui permessi ex festività rispetto all’importanza di non programmare Social Day nelle date delle festività soppresse.
SALDI E CAUSALI PRESENTI IN GERIPWEB
Dal portale GeripWeb sono verificabili le voci summenzionate ed è possibile selezionarle per l’utilizzo:
– giorni spettanti per ferie ed ex festività e numero di giornate tempo per tempo fruite nel corso dei mesi dell’anno (causali indicate in GeripWeb per l’utilizzo: 01 – FERIE e 029 – EX FESTIVI);
– ammontare complessivo di banca delle ore riveniente dalla dotazione annuale iniziale ed eventuale ammontare confluito conseguentemente al recupero per lavoro straordinario (causale indicata in GeripWeb: 35 – RECUPERO BANCA ORE);
– scadenziario indicante il mese entro cui le ore vanno “smaltite”, pena la perdita;
– riduzione d’orario (causale indicata in GeripWeb: 45 – PERMESSO RETRIBUITO – ROL);
– congedi straordinari (causale indicata: CONG-G – Congedo giornaliero con massimale).
Oltre ad invitare i Colleghi a segnalare al proprio Dirigente sindacale di riferimento ogni anomalia che dovesse emergere rispetto a quanto sopra esposto, ricordiamo che il prossimo incontro con l’Azienda sull’esternalizzazione delle Stampe Centrali di Milano si terrà il 21 febbraio.
È stato invece rinviato a data da destinarsi il confronto sul tema esodi che si sarebbe dovuto tenere oggi.