E’ stato sottoscritto, in data 20.09.2013, un accordo sindacale per effetto del quale i Colleghi, le cui domande di uscita non erano state accolte nel precedente Piano di Esodo, potranno fare richiesta di sospensione dell’attività lavorativa, con contestuale accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà, a condizione che le richieste stesse siano presentate entro il 4 ottobre.
La sospensione avrà una durata massima di 12 mesi, nel periodo compreso tra il 1° novembre 2013 (1° ottobre 2013 per le domande presentate entro il 25 settembre) e il 30 settembre 2014.
Ai Colleghi che aderiranno alla sospensione dell’attività lavorativa verrà garantito – nel caso di un futuro eventuale accoglimento entro il 31/12/2014 delle domande di accesso al Fondo per l’accompagnamento alla pensione, attualmente “in sospeso” – il mantenimento delle condizioni economiche previste dagli accordi del 29/11/2012 e 12/2/2013.
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20.09.2013 – Accordo domande di uscita non accolte nel precedente piano di esodo;
20.09.2013 – Lettera inserimenti;