L’Accordo sindacale del 30 dicembre 2020 ha esteso anche alle società dell’ex Gruppo UBI le previsioni in vigore nel Gruppo Intesa Sanpaolo relative alla “Sospensione Volontaria dell’attività Lavorativa” ed alla “Banca del Tempo”. Per la parte tecnica e operativa riguardante l’inserimento delle giornate di “Sospensione Volontaria dell’attività Lavorativa” si rimanda alla circolare UBI n. 2 del 22 Gennaio 2021 (Informativa di Gruppo al Personale).
“SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA” (SVL)
L’istituto della “Sospensione Volontaria dell’attività Lavorativa” prevede per i Colleghi la possibilità di richiedere la fruizione di giornate di permesso aggiuntive.
REGOLE E MODALITA’ DI RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA
- Può essere richiesta da tutti i Dipendenti con contratto a tempo indeterminato.
- Il numero massimo dei giorni di SVL richiedibili nel 2021 è pari a 20 e possono essere fruiti anche non consecutivamente.
- Non occorre motivarne l’utilizzo e sono, ovviamente, giornate aggiuntive rispetto alle assenze per ferie e “permessi ex festività”.
- Al momento della richiesta occorre aver fruito di tutti gli arretrati di ferie relativi ad anni antecedenti al 2021.
- Ogni giorno richiesto comporta una trattenuta pari ad 1/360 della Retribuzione Annua Lorda sostituita da un trattamento economico nella misura del 35% della Retribuzione Annua Lorda individuale calcolata su base giornaliera (RAL/360), con versamento dei soli contributi previdenziali di legge corrispondenti in modo proporzionale.
- Le giornate di SVL devono essere richieste e programmate nel piano ferie annuale ed autorizzate dal Responsabile dell’Unità organizzativa di appartenenza. Potranno essere richieste giornate di SVL anche prima e dopo la programmazione del piano ferie purché compatibili sempre con le esigenze tecnico, organizzative e produttive della Struttura d’appartenenza.
- L’attivazione delle giornate di SVL potrà essere effettuata tramite la procedura “GeripWeb” cliccando su “Disposizioni”, scegliendo il codice SOSPVOL – “Attivazione Spettanza Sospensione Volontaria” e confermando premendo l’icona “inserisci” posta in alto a sinistra. Il giorno seguente, sempre in procedura “GeripWeb”, risulteranno attive tra i saldi le 20 giornate massime di SVL. Di queste si potrà decidere successivamente la quantità e la data di utilizzo secondo le consuete modalità tramite il link “Giustificativi”.
- Contestualmente dovranno essere interamente fruite entro l’anno di competenza le ferie e i “permessi ex festività”; se ciò non dovesse verificarsi si procederà alla sostituzione di questi ultimi con le giornate di SVL e al relativo conguaglio del trattamento economico.
- Le giornate di SVL non devono in alcun caso essere utilizzate nel corso del mese che precede la cessazione del rapporto di lavoro.
Qualora più richieste presso la medesima Unità organizzativa riguardino periodi coincidenti, le stesse verranno accolte prioritariamente secondo la seguente condizione dei Colleghi.
- Familiari portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/92, ovvero che siano destinatari della provvidenza economica per familiari portatori di handicap.
- Anziani e/o malati (familiari o affini entro il 2° grado, compreso il convivente di fatto), con presentazione, a tal fine, della necessaria documentazione.
- Figli di età inferiore ai 3 anni.
- Figli di età compresa tra i 3 e gli 8 anni.
- Figli di età compresa tra gli 8 ed i 12 anni.
- Figli di età superiore ai 12 anni.
Per il Personale che non rientra nelle casistiche sopra citate si terrà conto della situazione familiare e dell’anzianità di servizio.
ATTENZIONE! Si consiglia di non pianificare le giornate di sospensione volontaria nelle date che danno diritto alla maturazione dei “permessi ex festività” (19 marzo, Ascensione, Corpus domini, 29 giugno, 4 novembre); qualora ciò dovesse avvenire la spettanza dell’ex festività verrà correlativamente ridotta. Contestualmente non risulta vantaggioso pianificarle nelle giornate semifestive in quanto, a fronte di una prestazione oraria di 5 ore, verrà decurtato il corrispettivo di un’intera giornata lavorativa.
Inoltre, si fa presente, che le giornate di SVL utilizzate per una settimana intera lavorativa produrranno la riduzione di ½ ora della spettanza di “Banca delle Ore”; nessuna decurtazione verrà fatta qualora la settimana preveda 4 o meno giornate di SVL.
“BANCA DEL TEMPO”
La “Banca del Tempo” rappresenta l’insieme annuale di ore di permessi retribuiti, messi a disposizione dei Dipendenti che, per far fronte a gravi ed accertate situazioni personali e/o familiari, abbiano necessità di permessi aggiuntivi rispetto alle dotazioni individuali disponibili (ferie, “permessi ex festività”, “Banca delle Ore”, ROL, ecc.).
REGOLE E MODALITA’ DI RICHIESTA DELLA “BANCA DEL TEMPO”
I permessi della “Banca del Tempo” potranno essere fruiti dai Colleghi in possesso dei seguenti requisiti e/o per le seguenti comprovate necessità.
- siano titolari di permessi ex art. 3, comma 3, L. 104/92, per sé.
- siano destinatari del Contributo Economico per figli, coniuge e genitori disabili.
- siano titolari di permessi ex art. 3, comma 3, L. 104/92 per figli e/o coniuge.
- siano titolari di certificazione ex art. 3, comma 1, L. 104/92 per sé.
- necessitino di assentarsi per esigenze legate a disagi comportamentali dei figli minorenni, quali ad es. tossicodipendenza, bulimia/anoressia, bullismo, bisogni educativi speciali (BES) o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).
- necessitino di assentarsi per assistere figli con handicap certificati ai sensi dell’art. 3, comma 1, L. 104/92.
- siano titolari dei permessi per l’assistenza di familiari e affini entro il 2° grado ex art. 3, comma 3, L. 104/92.
- abbiano grave ed indifferibile necessità di assentarsi a fronte di eventi urgenti/eccezionali in mancanza di ogni altra causale di assenza a disposizione.
- siano coinvolti in percorsi di sostegno/assistenza a fronte di episodi di abuso o violenza subiti anche da parte di componenti del proprio nucleo familiare.
- necessitino di assentarsi per esigenze legate a disturbi dell’età evolutiva di figli minori.
- necessitino di assentarsi per esigenze riconducibili a eventi di natura sismica e/o meteorologica di particolare gravità.
- La richiesta di concessione andrà trasmessa alla casella di posta bancadeltempo@intesasanpaolo.com inoltrando l’apposito modello e indicando il quantitativo di ore/giorni richiesto e il periodo di fruizione previsto.
- La concessione è subordinata al totale esaurimento di ferie arretrate di anni precedenti.
- Per i casi riportati ai punti 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 la richiesta dovrà essere adeguatamente documentata.
- Le certificazioni riferite ai disagi comportamentali/disturbi dell’età evolutiva dovranno essere rilasciate da strutture del Servizio Sanitario Nazionale o ad esso convenzionate.
- Le richieste saranno valutate a livello accentrato e saranno soddisfatte in ordine temporale di arrivo, sulla base delle motivazioni sopra indicate, fermo restando che il limite massimo di permessi concedibili è di 15 giorni annui. Per le casistiche di cui ai punti 5, 8, 9, 10 e 11, il plafond annuo pro-capite è aumentato di ulteriori 5 giorni.
- È possibile avanzare più richieste di fruizione dei permessi nel corso dell’anno; quelle relative ai punti 1, 2, 3, 4, 6 e 7 potranno essere presentate di massima trimestralmente e per un quantitativo massimo di 5 giornate nel trimestre.
- La dotazione individuale di “Banca del Tempo” assegnata potrà essere utilizzata solo dopo aver fruito degli eventuali permessi L. 104/92 mensilmente spettanti e comunque entro 90 giorni dalla loro concessione. In caso di mancato utilizzo (totale o parziale) il residuo confluirà nuovamente nel plafond della “Banca del Tempo” dell’anno in corso.
- La fruizione dei permessi potrà avvenire a giorni interi, a mezze giornate e anche ad ore, con un minimo di un’ora e frazioni eccedenti che non potranno essere inferiori a 15 minuti.
Il “monte ore” della “Banca del Tempo” è costituito da una dotazione annuale iniziale, da parte aziendale, di 50.000 ore alla quale si possono aggiungere le donazioni dei Colleghi che volontariamente vorranno aderire all’iniziativa, fino ad un massimo di 100.000 ore complessive. I Dipendenti potranno donare esclusivamente le ferie dell’anno di competenza eccedenti i 20 giorni previsti per Legge, i “permessi ex festività” e la “Banca delle ore” maturata e non ancora scaduta nella misura minima di 15 minuti. Non potranno in alcun modo essere donate eventuali ferie residue relative ad anni precedenti a quello di competenza.