Per effetto delle vigenti previsioni contrattuali che hanno stabilito che “Nel periodo 1° gennaio 2013 – 31 luglio 2014 non matura l’anzianità dei lavoratori/lavoratrici ai fini degli scatti di anzianità e dell’importo ex ristrutturazione tabellare” (art. 95, comma 3 per le Aree Professionali ed art. 85, comma 5 per i Quadri Direttivi del CCNL 19 gennaio 2012), dallo scorso mese di agosto la maturazione dei suddetti scatti di anzianità e dell’importo ex ristrutturazione tabellare è ripresa secondo il loro decorso ordinario, con cadenza triennale, e con maturazione del primo scatto dopo 4 anni nei casi di assunzione e di passaggio al terzo o quarto livello retributivo dei Quadri Direttivi (ovviamente non saranno computati i 19 mesi di congelamento sopra citati).