“QUOTA 100” è un meccanismo che, una volta riconosciuta la sussistenza di determinati requisiti, garantisce, l’accesso volontario alle prestazioni pensionistiche in regime anticipato. Rappresenta una nuova modalità di pensionamento che si aggiunge a quelle ordinarie già previste: pensione anticipata e pensione di vecchiaia.
La fonte normativa che ha introdotto “QUOTA 100” è il Decreto Legge 4/2019 (artt. 14 e 15) entrato in vigore il 29/1/2019, mentre le ricadute pratiche sono affrontate con la Circolare INPS n.10 e il Messaggio INPS n.395, entrambi del 29 gennaio scorso.
Iniziamo dai requisiti. Possono accedere alla pensione anticipata solo coloro i quali giungano alla maturazione contestuale sia del requisito anagrafico di 62 anni di età, sia di quello contributivo di 38 anni di contribuzione (calcolati con riferimento alle sole Gestioni INPS).
Poiché si tratta di un regime “sperimentale”, potranno beneficiare di “QUOTA 100” solo coloro che matureranno i due requisiti sopra menzionati nell’arco del triennio 2019-2021.
Anche dopo il 2021 sarà possibile presentare domanda di pensionamento avvalendosi di “QUOTA 100”, a condizione che i requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2021.
E’ importante sapere che, ai sensi del Decreto citato, ai fruitori di “QUOTA 100” non sarà applicato l’adeguamento automatico relativo agli incrementi della speranza di vita (previsti dal D.L. 78/2010). Pertanto, per l’intero triennio 2019-2021 il requisito anagrafico è fissato inderogabilmente a 62 anni (fatte salve, come per tutto quanto qui esposto, eventuali modifiche apportate al testo in sede di conversione del decreto).
L’art.14 del suddetto Decreto prevede delle esclusioni:
a) non è possibile usufruire delle prestazioni di “QUOTA 100” se, nel periodo che intercorre tra la decorrenza della pensione “QUOTA 100” e il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, si percepiscono altri redditi da lavoro dipendente o autonomo (con l’unica eccezione dei redditi derivanti da lavoro autonomo nel limite di fatta 5000 euro lordi, c.d. “incumulabilità);
b) non è possibile usufruire delle prestazioni di “QUOTA 100” se il datore di lavoro, a seguito di accordo stipulato con le OO.SS. in caso di “eccedenza di personale”, secondo quanto previsto dalla L. 92/2012, riconosca al lavoratore, in attesa del raggiungimento dei requisiti pensionistici, un assegno mensile pari all’importo della pensione (e versi all’INPS i contributi fino alla maturazione dei requisiti);
c) la precedente esclusione vale anche in merito a previsioni analoghe nell’ambito di licenziamenti collettivi ex. L. 223/91;
d) il personale di Forze Armate e Polizia è escluso.
Per quanto attiene alla decorrenza della maturazione dei requisiti, il Decreto stabilisce regimi diversi in funzione del fatto che il lavoratore sia pubblico (e tra di essi ulteriori vi sono delle differenziazioni) oppure privato:
– In linea generale, per il pubblico impiego vale la regola del preavviso dei 6 mesi (pertanto, entrando in vigore il Decreto in data 29 gennaio, questi non potranno godere dei suoi effetti prima del 1° agosto 2019).
– Per i privati (dipendenti o autonomi): coloro i quali abbiano maturato i requisiti al 31 dicembre 2018 potranno avere prestazioni dal 1° aprile 2019; per tutti gli altri le prestazioni saranno liquidate dal terzo mese successivo alla maturazione dei requisiti.
A seguito di accordo sindacale che lo preveda, i Fondi di Solidarietà potranno erogare assegni straordinari anche in sostegno di lavoratori che debbano maturare i requisiti di “QUOTA 100”. Sarà necessaria una particolare accuratezza affinché gli assegni siano erogati anche nei tre mesi successivi alla maturazione dei requisiti (ricordiamo che le prestazioni sono differite di tre mesi rispetto al raggiungimento dei requisiti pensionistici previsti per “QUOTA 100”).
Inoltre, è assai utile menzionare quanto indicato nel punto 2 della Circolare INPS n. 10 sopra citata, la quale richiama evidentemente gli effetti apportati dal Decreto Legge 4/2019 in materia di assegno straordinario dei Fondi di Solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione e pensione anticipata (non si fa pertanto riferimento a QUOTA 100). In particolare, essa prevede che, in virtù dell’introduzione dei 3 mesi della c.d. “finestra”, il Fondo (i Fondi) di Solidarietà ha l’obbligo di erogare l’assegno agli attuali esodati fino allo spirare di tale termine (di fatto gli esodati, una volta raggiunti i requisiti pensionistici, rimarranno a carico del Fondo per ulteriori 3 mesi), il tutto fino al 31 dicembre 2026.
Le domande potranno essere presentate online utilizzando il portale dell’INPS, se il lavoratore è in possesso delle credenziali necessarie. In alternativa, si potrà ricorrere a patronati o ad altri soggetti abilitati all’intermediazione. Resta inoltre disponibile il Contact Center dedicato dell’INPS.
Altre previsioni del decreto meritano menzione
L’articolo 15 del Decreto Legge formalizza Il blocco dell’adeguamento all’incremento della speranza di vita del requisito contributivo per accedere a pensione anticipata dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026. Fino al 31 dicembre 2026, pertanto, i requisiti contributivi saranno i seguenti: 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, indipendentemente dall’età anagrafica.
Di sicuro interesse è certamente il c.d. Riscatto Laurea Light. Sarà certamente necessario un futuro approfondimento: basti qui ricordare che il Decreto consente a chi non ha ancora compiuto 45 anni di poter riscattare gli anni (in corso) impiegati per il conseguimento della laurea. Lo sconto, unito alle agevolazioni fiscali, concorre ad una riduzione di circa il 60% della spesa (5.184 euro per ogni anno riscattato). Il limite dei 45 anni, evidentemente, impedisce che lo strumento possa essere utilizzato per acquisire la possibilità di accedere a “QUOTA 100”.
Il Decreto Legge, all’art.16, prevede inoltre il rinnovo di “OPZIONE DONNA” per il 2019, grazie al quale le lavoratrici che al 31 dicembre 2018 hanno maturato un’anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni e un’età anagrafica di almeno di 58 anni se lavoratrici dipendenti, o 59 anni se lavoratrici autonome, possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.
L’articolo 18, invece, proroga il periodo di sperimentazione dell’APE Sociale al 31 dicembre 2019. A decorrere dal 29 gennaio 2019 possono essere nuovamente presentate domande per il riconoscimento delle condizioni che permettono l’accesso all’APE sociale da parte di chi ha già perfezionato i requisiti e di coloro che li matureranno nel corso del 2019.