Riteniamo utile, con l’avvicinarsi della fine dell’anno, ricordare a tutti i Colleghi che i versamenti di somme al Fondo Pensione beneficiano della deducibilità fiscale nel limite massimo annuo di euro 5.164,57 (entro tale limite i contributi versati al Fondo Pensione sono, quindi, esclusi dal calcolo delle imposte).
Ai fini del computo del predetto limite si deve tener conto di tutti i versamenti (quelli a carico dell’iscritto e quelli versati dall’Azienda) che affluiscono al Fondo Pensione con la sola eccezione dei versamenti effettuati al Fondo a titolo di quota per “Trattamento di Fine Rapporto” (TFR).
Il Dipendente può comunque versare contributi volontari anche in misura maggiore rispetto ai limiti di deducibilità fiscale previsti dalla legge.
Tuttavia, nel caso in cui una parte dei contributi versati al Fondo Pensione non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, il Dipendente dovrà comunicarlo al Fondo Pensione, al fine di usufruire dell’esenzione dalla tassazione al momento della liquidazione delle prestazioni da parte del Fondo stesso.
La suddetta comunicazione deve essere inoltrata dal Dipendente entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento.