Con riferimento ai benefici previsti dalla Legge 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni, un importante aggiornamento è stato recentemente introdotto con la Legge 20 maggio 2016, n. 76.
La Legge 20 maggio 2016, n. 76, comunemente conosciuta come “Legge Cirinnà”, ha disciplinato le “unioni civili” tra persone dello stesso sesso e le “convivenze di fatto”. L’intervenuta nuova regolamentazione delle “unioni civili” tra persone dello stesso sesso e delle “convivenze di fatto” consente ora anche ai Lavoratori dipendenti del settore privato di usufruire di permessi e congedi straordinari per l’assistenza a persone in situazione di handicap grave.
Più in particolare, la Legge 20 maggio 2016, n.76 è intervenuta per la disciplina delle “unioni civili” tra persone dello stesso sesso e per le “convivenze di fatto”, prevedendo tra l’altro, che: le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrano nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Sempre con l’obiettivo di fare chiarezza in tale ambito, anche la Corte Costituzionale – con Sentenza n. 213 emessa il 5 luglio 2016 – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992 nella parte in cui non includeva il convivente tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi ex art. 33, comma 3, della Legge 104/1992.
Ne consegue che chi fa parte di un’unione civile che presti assistenza all’altra parte può usufruire di permessi ex Legge 104/1992 e congedi straordinari (ex art. 42, comma 5) di cui al Decreto Legislativo n. 151/2001. Invece, il convivente di fatto (ai sensi dei commi 36 e 37, art. 1, della Legge 20 maggio 2016, n. 76) che presti assistenza all’altro convivente può usufruire unicamente di permessi ex Legge n. 104/1992.
In conseguenza di ciò, l’INPS con propria circolare n. 38 del 27 febbraio 2017 e messaggio n. 2545 del 20 giugno 2017 ha fornito le istruzioni operative per consentire anche agli “uniti civilmente” ed ai “conviventi di fatto” di presentare domande per usufruire dei permessi retribuiti e ai soli “uniti civilmente” di poter far domande anche per la concessione del congedo straordinario (art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151).