Riteniamo utile ricordare le regole fiscali previste in caso di anticipazione di parte della propria posizione maturata sul Fondo Pensione complementare.
Per la parte d’anticipazione riconducibile ad importi maturati dal 1° gennaio 2007, in base alla tipologia di anticipazione erogata vengono applicate, sia sul capitale anticipato (defalcato dai rendimenti maturati e dai contributi non dedotti) che sulle quote di TFR versate al Fondo pensione, le ritenute a titolo d’imposta per come segue:
1) spese sanitarie urgenti per sé, per il coniuge o per i figli (massimo concedibile 75 per cento, possibile in qualsiasi momento): si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 15 per cento, con una ulteriore riduzione dopo il quindicesimo anno di iscrizione (0,30 per cento annuo per un massimo del 6 per cento);
2) spese per acquisto o ristrutturazione prima casa per sé o per i figli (massimo concedibile 75 per cento, possibile dopo 8 anni di adesione alla previdenza complementare): aliquota sostitutiva del 23 per cento;
3) per ulteriori esigenze (massimo concedibile 30 per cento, possibile dopo 8 anni di adesione alla previdenza complementare): aliquota sostitutiva del 23 per cento.
Per la parte d’anticipazione riguardante gli importi maturati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2006 si applica, sul capitale anticipato da cui vengono sottratti i contributi non dedotti ed i rendimenti maturati, il regime di tassazione separata attraverso un’aliquota calcolata dal Fondo in base alle disposizioni dell’Agenzia delle Entrate vigenti in quegli anni.
Per la parte d’anticipazione riguardante gli importi maturati alla data del 31 dicembre 2000 si applica, sul capitale anticipato dedotti i contributi versati dal lavoratore (entro il limite del 4% della retribuzione lorda annua) e dedotta la cosiddetta “franchigia TFR”, sempre il regime di tassazione separata attraverso un’aliquota calcolata dal Fondo in base alle disposizioni fiscali vigenti in quel periodo.
In entrambi i casi, si tratta di un’imposta provvisoria: il calcolo definitivo, con eventuale conguaglio, verrà effettuato al momento della chiusura del rapporto (riscatto o pensionamento).