Riteniamo utile ricordare che in caso di lavoro part-time, i permessi di cui alla Legge 104/1992 (tre giorni al mese) vanno riproporzionati in base al ridotto orario di lavoro settimanale. Di seguito riportiamo una sintesi del Messaggio dell’INPS n. 3114 emanato il 7 agosto 2018 che fornisce chiarimenti in merito al meccanismo di riproporzionamento in questione.
Specifica l’INPS che, alla luce dell’attuale contesto normativo, la formula di calcolo – da applicare ai fini del riproporzionamento dei 3 giorni di permesso mensile ai casi di part-time verticale e part-time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese – è la seguente: orario part-time (orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time) / orario full time (orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno) x 3 (giorni di permesso teorici). Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore. Ecco due esempi di calcolo.
Esempio 1 – Lavoratore in part-time con orario medio settimanale pari a 18 ore presso un’Azienda che applica un orario di lavoro settimanale a tempo pieno pari a 38 ore. Applicando la formula di cui sopra, il calcolo sarà il seguente: (18/38) X 3=1,42 che arrotondato all’unità inferiore, in quanto frazione inferiore allo 0,50, dà diritto a 1 g. di permesso mensile.
Esempio 2 – Lavoratore in part-time con orario medio settimanale pari a 22 ore presso un’Azienda che applica un orario di lavoro settimanale a tempo pieno pari a 40 ore.
Applicando la predetta formula il calcolo sarà il seguente: (22/40) X 3=1,65 che arrotondato all’unità superiore, in quanto frazione superiore allo 0,50, dà diritto a 2 gg. di permesso mensili.
L’INPS specifica anche che i tre giorni di permesso non andranno riproporzionati, invece, in caso di part-time orizzontale.
Relativamente a tali fattispecie, infatti, la commisurazione dei giorni di permesso alla ridotta durata dell’attività lavorativa è insita nella dinamica del rapporto medesimo. Si ribadisce che il riproporzionamento andrà effettuato solo in caso di part-time verticale e part-time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese. Il riproporzionamento dei tre giorni, infatti, non andrà effettuato per i mesi in cui, nell’ambito del rapporto di lavoro part time, è previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno.
Per quanto riguarda, invece, la fruizione in ore dei permessi da parte del Lavoratore in part-time, il riproporzionamento orario dei giorni di permesso di cui alla Legge n. 104/92 dovrà essere calcolato secondo la seguente formula da utilizzare in caso di part-time (orizzontale, verticale o misto) ai fini della quantificazione del massimale orario mensile dei permessi: orario part-time (orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal Lavoratore part-time) / numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno x 3 (giorni di permesso teorici). Ecco i due esempi forniti sempre dall’INPS.
Esempio 1 – Rapporto di lavoro part-time con orario di lavoro medio settimanale pari a 18 ore e una media di 3 giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per un lavoratore a tempo pieno dello stesso settore. Applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente: (18/3) X 3=18 ore mensili. Il Lavoratore avrà dunque diritto a 18 ore di permessi mensili in corrispondenza di qualsiasi tipologia di part-time (orizzontale, verticale o misto).
Esempio 2 – Rapporto di lavoro part-time con orario di lavoro medio settimanale pari a 22 ore e una media di 5 gg. (o turni) lavorativi settimanali previsti per un lavoratore a tempo pieno dello stesso settore. Applicando la predetta formula, il calcolo sarà il seguente: (22/5) X 3=13,2 pari a 13 ore e 12 minuti mensili. Il Lavoratore avrà diritto a 13 ore e 12 minuti di permessi mensili in corrispondenza di qualsiasi tipologia di part-time (orizzontale, verticale o misto).