Riteniamo utile ricordare le previsioni del CCNL del Settore Credito in caso di adibizione in via esclusiva del Dipendente ai videoterminali.
Per Addetto ai videoterminali si intende il Dipendente a cui è affidato unicamente il compito di operare sulle predette apparecchiature (ad esempio, non rientrano in tale casistica gli Addetti allo sportello con o senza maneggio di valori).
Il/La Lavoratore/Lavoratrice addetto in via esclusiva ai videoterminali dopo due ore di adibizione continuativa a tale apparecchiature ha, di regola, diritto ad una pausa di 15 minuti.
I/Le Lavoratori/Lavoratrici che siano inseriti nei turni presso Servizi o Reparti, centrali o periferici, di elaborazione dati hanno diritto nel corso della giornata lavorativa – in luogo delle pause di cui sopra – a due pause di 10 minuti, oltre alla pausa di 30 minuti.
In caso di accertata inidoneità del/della Lavoratore/Lavoratrice all’adibizione ai videoterminali, l’Azienda adotterà gli opportuni provvedimenti cercando di assegnare gli interessati ad altre mansioni.