L’INPS di recente ha emesso una propria guida sulla certificazione telematica e sulle visite mediche di controllo, indicando ai Lavoratori dipendenti – sia privati che pubblici – gli adempimenti da effettuare quando, a causa di malattia, non possono recarsi al lavoro. Ecco una sintesi della predetta guida.
“La prima cosa da fare è contattare il proprio medico curante che ha il compito di redigere e trasmettere il certificato in via telematica all’INPS. Certificato e attestato cartacei (l’attestato indica solo la prognosi, ossia il giorno di inizio e di fine presunta della malattia; il certificato indica la prognosi e la diagnosi, ossia la causa della malattia) sono accettati solo quando non sia tecnicamente possibile la trasmissione telematica.
Il Lavoratore deve prendere nota del numero di protocollo del certificato e controllare l’esattezza dei dati anagrafici e dell’indirizzo di reperibilità per la visita medica inseriti telematicamente. Può, inoltre, verificare la corretta trasmissione del certificato accedendo al sito INPS nell’apposita sezione, inserendo le proprie credenziali (codice fiscale e PIN o SPID per consultare il certificato; codice fiscale e numero di protocollo per consultare l’attestato).
Nel certificato il medico deve inserire (solo se ricorrono) l’indicazione dell’evento traumatico e la segnalazione delle agevolazioni per cui il Lavoratore, privato o pubblico, sarà esonerato dall’obbligo del rispetto della reperibilità.
Le visite mediche di controllo possono essere disposte d’ufficio dall’Istituto o su richiesta dei Datori di lavoro.
Le fasce di reperibilità cambiano tra settore privato e pubblico: I Lavoratori privati sono tenuti a essere reperibili nelle fasce orarie 10,00 – 12,00 e 17,00 19,00. I Lavoratori pubblici, invece, nelle fasce 9,00 -13,00 e 15,00 – 18.00.
Se il Lavoratore risulta assente alla visita domiciliare viene invitato a recarsi, in una data specifica, presso gli ambulatori della struttura territoriale INPS di competenza. È comunque tenuto a presentare una giustificazione valida per l’assenza per non incorrere in eventuali azioni disciplinari da parte del Datore di lavoro”.