La Legge n.153/1988 prevede la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare in favore dei Lavoratori dipendenti, Lavoratori dipendenti agricoli, Lavoratori domestici, Lavoratori iscritti alla “Gestione Separata”, titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS, titolari di prestazioni previdenziali, Lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.
L’assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pensionamento, durante il quale sussistono i requisiti per il riconoscimento del diritto (ad esempio celebrazione del matrimonio, nascita del figlio).
La cessazione del diritto alla corresponsione dell’assegno avviene alla fine del periodo in corso o alla data in cui le condizioni previste vengono a mancare (ad esempio, conseguimento della maggiore età da parte del figlio o separazione legale del coniuge).
Nel caso in cui la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettano per un periodo antecedente di massimo cinque anni.
L’importo dell’assegno è calcolato con riferimento alla tipologia del nucleo familiare, al reddito dell’intero nucleo familiare e al numero dei componenti.
L’importo dell’assegno spettante è comunicato annualmente dall’INPS mediante la pubblicazione di tabelle valide dal 1 luglio di ogni anno e sino al 30 giugno dell’anno successivo.