Nello scorso mese di marzo è stata depositata un’importante Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la quale i Supremi Giudici hanno esaminato il ricorso di un Lavoratore che aveva richiesto, in sede giudiziale, l’annullamento del verbale di conciliazione da lui sottoscritto con il proprio Datore di Lavoro. In sostanza, con la firma del suddetto verbale di conciliazione, il Lavoratore aveva accettato il licenziamento a seguito di specifica procedura di esubero di Personale.
Con la Sentenza n. 8260 del 30 marzo 2017, la Corte di Cassazione ha sancito il nuovo ed importante principio che la condotta omissiva del Datore di Lavoro nei confronti del Lavoratore può costituire dolo in quanto elemento di raggiro idoneo ad influire negativamente sulla volontà negoziale di una delle parti chiamata a sottoscrivere la conciliazione.
Nello specifico, la vicenda si riferisce ad un’azienda che aveva avviato la procedura di licenziamento collettivo, conclusa poi con un accordo sindacale che prevedeva, da parte dei Lavoratori, la non opposizione al licenziamento. Il predetto accordo sindacale aveva previsto anche la corresponsione di somme di denaro in caso di rinuncia del Dipendente all’impugnazione del licenziamento.
Un Lavoratore, la cui posizione era stata dichiarata in esubero, procedeva quindi in sede di conciliazione all’accettazione del licenziamento.
Successivamente, il Dipendente licenziato veniva a conoscenza del fatto che la stessa Azienda aveva assunto un altro Lavoratore nell’identica posizione di lavoro da lui prima ricoperta. Il Lavoratore ricorreva, pertanto, al Giudice del lavoro chiedendo l’annullamento del verbale di conciliazione e ritenendo che la sua accettazione al licenziamento fosse stata viziata da condotta dolosa del Datore di lavoro che aveva taciuto la sua intenzione di riassumere altro Personale nella stessa posizione lavorativa precedentemente dichiarata in esubero.
In sede di giudizio di primo e secondo grado il ricorso non veniva accolto ed il Lavoratore, quindi, presentava nuova istanza in Cassazione.
La Suprema Corte di Cassazione, nell’accogliere l’istanza del Lavoratore, ha cassato la Sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello, rinviando la causa alla stessa Corte d’Appello in composizione diversa. Infine, con la stessa pronuncia i Giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno anche ordinato alla Corte d’Appello di accertare se l’Azienda ha tenuto una condotta omissiva in danno del proprio Dipendente e se la predetta illecita condotta è tale da comportare l’annullamento del verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti.
Scarica la sentenza di annullamento della cassazione n. 8260 del 30-03-2017