La NASpI spetta anche in caso di licenziamento disciplinare e accettazione dell’offerta economica in sede di conciliazione.
Con riferimento alla prestazione sociale denominata “Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego” (NASpI), la stessa può essere riconosciuta anche nel caso in cui chi ne fa richiesta ha subito un licenziamento disciplinare ed ha, successivamente, accettato, in sede di conciliazione, l’offerta economica (prevista dal D.lgs. n. 23/2015) proposta dal Datore di Lavoro.
A fare chiarezza sul punto è stato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota n. 13 emessa il 24 aprile 2015.
Il Ministero ha, innanzitutto, osservato che “La prestazione di Assicurazione per l’Impiego è riconosciuta ai Lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino una serie congiunta di requisiti”, per come previsto dal D.lgs. n. 22/2015 all’articolo 3. Sempre il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha poi precisato come “non sembra potersi escludere che l’indennità e il contributo (…) siano corrisposti in ipotesi di licenziamento disciplinare, così come del resto ha inteso chiarire l’Istituto previdenziale, il quale è intervenuto con numerose circolari (circolari INPS n. 140/2012, 142/2012 e 44/2013) per disciplinare espressamente le ipotesi di esclusione della corresponsione dell’indennità e del contributo in parola senza trattare l’ipotesi del licenziamento disciplinare”. Inoltre, ha sottolineato che: “il licenziamento disciplinare non possa essere inteso tout court quale forma di disoccupazione volontaria (…); l’adozione del provvedimento disciplinare è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del Datore di lavoro e costituisce esercizio del potere discrezionale non trascurando, peraltro, l’aspetto dell’impugnabilità del licenziamento stesso che nelle opportune sedi giudiziarie potrebbe essere ritenuto illegittimo”.
Proprio con specifico richiamo alla procedura di “conciliazione agevolata” introdotta dall’art. 6 del D.lgs. n. 23/2015, il Ministero ritiene “altresì possibile riconoscere al Lavoratore che accetta l’offerta de qua il trattamento indennitario della NASpI”. In sostanza, il Ministero ritiene che “l’accettazione dell’offerta economica in sede di procedura di conciliazione da parte del Lavoratore licenziato non muta il titolo della risoluzione del rapporto di lavoro che resta il licenziamento e comporta, per espressa previsione normativa, esclusivamente la rinuncia all’impugnativa dello stesso; Ne consegue che, non modificando il titolo della risoluzione del rapporto, tale fattispecie debba intendersi pur sempre quale ipotesi di disoccupazione involontaria conseguente ad atto unilaterale di licenziamento del Datore di lavoro”.
In conclusione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha affermato che possono essere ammessi alla fruizione del trattamento indennitario di cui alla NASpI sia i Lavoratori licenziati per motivi disciplinari, sia quelli che abbiano accettato l’offerta economica conciliativa del Datore di lavoro di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 23 del 4 marzo 2015.