Riteniamo utile ricordare le previsioni del CCNL del settore Credito in materia di preavviso nel momento in cui l’Azienda dispone il trasferimento del Dipendente presso altra unità produttiva situata in Comune (piazza) diverso.
Restano ovviamente salve eventuali previsioni migliorative definite nella contrattazione di secondo livello.
AREE PROFESSIONALI (art. 111 CCNL)
– In caso di trasferimento con distanza (tra nuova e vecchia sede di lavoro) sino a 30 km, lo stesso trasferimento deve essere comunicato al Dipendente con un preavviso di 15 giorni;
– In caso di trasferimento con distanza (tra nuova e vecchia sede di lavoro) superiore a 30 km, lo stesso trasferimento deve essere comunicato al Dipendente con un preavviso di 30 giorni.
QUADRI DIRETTIVI (art. 88 CCNL)
– In caso di trasferimento del Dipendente che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali è tenuto all’obbligo degli alimenti, il trasferimento deve essere comunicato al Dipendente con un preavviso di 30 giorni;
– In caso di trasferimento del Dipendente con familiari conviventi, il trasferimento deve essere comunicato al Dipendente con un preavviso di 45 giorni.
Nel caso in cui i suddetti termini di preavviso non sono rispettati dall’Azienda, il Dipendente beneficerà (indennità di mancato preavviso) della diaria (senza rimborso delle spese di viaggio) per tante giornate quanti sono i giorni di preavviso non fruito.