Attraverso la circolare n. 39 del 27 febbraio 2017, l’INPS ha comunicato i termini generali relativi alle domande finalizzate all’ottenimento del Bonus di 800,00 euro in favore delle donne in gravidanza da almeno 7 mesi (a partire dal 1 gennaio 2017) o partorienti nell’anno 2017.
Si ricorda che tale misura è stata prevista dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge n.232 del 11/12/2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 21/12/2016).
L’erogazione del Bonus è prevista anche in caso di adozione di minore formalizzata con sentenza divenuta definitiva e nel caso di affidamento preadottivo nazionale e internazionale.
Potranno presentare domanda tutte le gestanti o le neomamme in possesso dei seguenti requisiti:
– residenza in Italia;
– cittadinanza italiana o comunitaria (le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007);
– per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità (cfr. circolare INPS n. 214 del 2016).
Tra i requisiti non sono previsti limiti economici di reddito e, quindi, all’atto della presentazione della domanda non sarà necessario allegare il modello ISEE. Il beneficio economico di 800,00 euro è concesso in un’unica soluzione per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento).
La domanda dovrà essere presentata, direttamente dall’interessata, all’Inps in modalità telematica o in alternativa per il tramite di un intermediario abilitato (Patronato o CAF).