PER IL PAPA’ 5 GIORNI DI CONGEDO OBBLIGATORIO E 1 GIORNO FACOLTATIVO PER LA NASCITA, ADOZIONE E AFFIDAMENTO DEL BAMBINO
La Legge 30 dicembre 2018 n.145, ha confermato – anche per l’anno 2019 – il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo fruibili dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario.
Nell’anno in corso, quindi, i padri lavoratori dipendenti – per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2019 – usufruiranno di 5 giorni di congedo obbligatorio e avranno la facoltà di richiedere un’altra giornata di congedo facoltativo in alternativa a quello fruito dalla madre del bambino.
Il congedo obbligatorio è fruibile entro il quinto mese di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozioni o affidamenti) e quindi anche durante il periodo di congedo di maternità della madre lavoratrice (o anche successivamente), purché entro il limite temporale predetto.
Il congedo obbligatorio è aggiuntivo a quello della madre e spetta indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità. Il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi del Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001.
I 5 giorni di congedo obbligatorio possono essere goduti anche in via non continuativa.
Il congedo facoltativo spetta, invece, al papà nella misura di un giorno ed è condizionato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni di congedo maternità (la fruizione del congedo facoltativo anticipa, quindi, la fine del periodo di congedo di maternità della madre).
Il congedo facoltativo è fruibile anche contemporaneamente all’astensione della madre e deve essere esercitato entro cinque mesi dalla nascita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozioni o affidamenti). Il congedo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, rinuncia al congedo di maternità.
Il padre lavoratore dipendente ha diritto per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo ad un’indennità giornaliera a carico dell’INPS equivalente al 100% della retribuzione.
Il padre lavoratore dipendente deve comunicare al proprio Datore di lavoro le giornate di congedo almeno 15 giorni prima dell’inizio della loro fruizione. Se richiesto in concomitanza con l’evento della nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto.