Il Decreto Legislativo n. 151/2015, attuativo della riforma denominata “Jobs Act”, ha modificato la normativa vigente (Decreto Legge n. 463/1983), introducendo una specifica disciplina sulle esenzioni dalla reperibilità (in caso di visita fiscale) per i Lavoratori subordinati del settore privato.
Con il Decreto Ministeriale emanato l’11 gennaio 2016, attuativo di tale previsione normativa, sono state individuate le fattispecie che danno diritto alle suddette esenzioni.
Con la circolare n. 95/2016, l’INPS è intervenuta per le indicazioni di dettaglio. Sono esclusi, quindi, dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (allo stato, per il settore privato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, sette giorni su sette) i Lavoratori dipendenti in malattia per:
-patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
-stati patologici sottesi o connessi a situazioni d’invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.
L’INPS ha, poi, elaborato apposite “linee guida”, rivolte ai medici che redigono i certificati di malattia e che, solo in presenza di una delle situazioni patologiche in esse elencate, dovranno:
-apporre la valorizzazione dei campi del certificato telematico riferiti a terapie salvavita/invalidità (D.M. del 18 aprile 2012);
-nel caso di certificati di malattia redatti in via residuale in modalità cartacea, attestare esplicitamente l’eventuale sussistenza delle fattispecie in argomento ai fini della esclusione del Lavoratore dall’obbligo della reperibilità.