Con l’approvazione della Legge di bilancio 2019 è stata confermata la misura di sostegno alle famiglie per la frequenza dei figli agli asili nido pubblici e privati autorizzati.
Il contributo è erogato dall’Inps a seguito di domanda presentata dal genitore sino ad un massimo di 1.500,00 euro (500,00 euro in più rispetto allo scorso anno) per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Al “bonus asilo nido” possono accedere tutte le famiglie (senza alcun limite ISEE) e il contributo viene erogato a rimborso, anche parziale, della retta.
La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato a partire dal 1° gennaio 2016 ed in possesso dei seguenti requisiti: avere la cittadinanza italiana / europea ovvero permesso di soggiorno di lungo periodo o carta di soggiorno (permanente o per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea) oppure status di rifugiato politico; essere residente in Italia; essere residente con il figlio; provvedere al pagamento della retta mensile.
Il genitore avente diritto può presentare la domanda online nel periodo 28 gennaio 2018 – 31 dicembre 2019. Per l’anno in corso sono stati stanziati 300 milioni di euro e, pertanto, le domande verranno accolte “ad esaurimento” del plafond in base all’ordine di presentazione delle stesse.
Le domande per ottenere il “bonus asilo nido” si dovranno inserire sul sito dell’INPS e potranno essere compilate anche con il supporto telefonico del contact center dello stesso Istituto oppure per il tramite di un patronato.
Il bonus viene erogato mensilmente (per 11 mensilità) per un importo massimo di 136,37 euro al mese (massimo 1.500,00 euro l’anno) al genitore che ha sostenuto il pagamento della retta dietro presentazione della documentazione di spesa mensile (dovrà essere presentata ricevuta di avvenuto pagamento mensile con indicazione della denominazione e del numero di Partita Iva dell’asilo nido, il codice fiscale del minore, il mese di riferimento, gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento, il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta e beneficiario del rimborso).
Il contributo mensile erogato dall’INPS non può superare la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta e non è cumulabile con la detrazione fiscale.
Il bonus viene riconosciuto anche per la baby sitter ma solo se il genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino (con età inferiore ai tre anni), presenta all’INPS un attestato rilasciato dal pediatra in cui si certifica l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in quanto affetto da grave patologia cronica. In tal caso l’erogazione del bonus di 1.500,00 euro avviene in un’unica soluzione.
Il “bonus asilo nido” viene riconosciuto secondo le modalità di pagamento indicate dal richiedente all’atto della domanda (ad esempio, bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale o carta prepagata con IBAN, ecc.).