stinazione del Tfr, riteniamo opportuno ritornare sull’argomento per aiutare i colleghi a dirimere ogni possibile dubbio, fermo restando che i Dirigenti sindacali della FALCRI saranno a completa disposizione, sino alla scadenza del suddetto termine, per ogni necessità.
Gianfranco Suriano
La riforma della previdenza complementare prevede la possibilità per il lavoratore dipendente del settore privato di poter destinare gli accantonamenti che il datore di lavoro gli riconosce a titolo di trattamento di fine rapporto, in maturazione dalla data in cui si effettua la scelta stessa, ai Fondi pensione. con la finalità di costituire una prestazione pensionistica integrativa della pensione erogata dagli Enti di previdenza obbligatoria (Inps, Inpdap, ecc).
Tale possibilità può consentire al lavoratore di compensare la minore prestazione pensionistica che la previdenza obbligatoria erogherà in futuro, per effetto delle riforme nel settore della previdenza pubblica, susseguitesi nel corso degli ultimi quindici anni. A titolo esemplificativo, al lavoratore con 35 anni d’anzianità contributiva in quiescenza dal 2005 viene erogata una pensione mensile pari al 70% circa dell’ultima retribuzione percepita in servizio. Il lavoratore con pari anzianità contributiva che andrà in quiescenza tra il 2030 e il 2040 percepirà, invece, una pensione stimata tra il 52% e il 49% dell’ultimo stipendio. Considerando la portata della riduzione – ribadendo che la scelta di aderire o no ad una forma di previdenza complementare è strettamente personale e quindi va presa autonomamente – è giusto evidenziare come la previdenza complementare sia destinata negli anni a crescere notevolmente, tanto da andare a costituire il secondo determinante pilastro, se non il primo, su cui poggerà l’intero sistema previdenziale nazionale. D’altro canto le riforme in materia pensionistica succedutesi nel corso degli anni e rimaste, peraltro, per lungo tempo non applicate, hanno avuto un obiettivo comune: il contenimento della spesa finalizzato al riequilibrio economico e finanziario, in grado, a sua volta, di consentire livelli di sostenibilità accettabili per le casse degli Enti statali di previdenza, a cominciare dall’Inps.
Premessa fatta ricordiamo le principali regole, le modalità e gli effetti della riforma della previdenza complementare.
I lavoratori assunti entro il 31/12/2006 per operare la scelta esplicita devono utilizzare il modello TFR 1 compilando la sezione alla quale appartengono.
* Se hanno iniziato a lavorare versando i contributi alla previdenza obbligatoria (ad esempio l’INPS) dal 29 aprile 1993 possono mantenere l’intero Tfr maturando in Azienda o conferirlo integralmente al Fondo pensione complementare.
* Se hanno iniziato a lavorare versando i contributi alla previdenza obbligatoria (ad esempio l’INPS) prima del 29 aprile 1993 possono mantenere parte o tutto il Tfr maturando in Azienda o conferirlo integralmente o parzialmente al Fondo pensione complementare.
I lavoratori assunti dopo il 31/12/2006 per operare la scelta esplicita devono utilizzare il modello TFR 2, compilando la sezione alla quale appartengono.
* Se hanno iniziato a lavorare versando i contributi alla previdenza obbligatoria (ad esempio l’INPS) dal 29 aprile 1993 possono mantenere l’intero Tfr maturando in Azienda o conferirlo integralmente al Fondo pensione complementare.
* Se hanno iniziato a lavorare versando i contributi alla previdenza obbligatoria (ad esempio l’INPS) prima del 29 aprile 1993 possono mantenere parte o tutto il Tfr maturando in Azienda o conferirlo integralmente o parzialmente al Fondo pensione complementare.
Ricordiamo che la Legge ha previsto la modalità della scelta tacita (principio del silenzio assenso) per cui, in caso di mancata comunicazione entro il termine del 30 giugno 2007, il datore di lavoro trasferirà il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1 luglio 2007 al Fondo pensione complementare al quale il lavoratore già aderisce, o alla forma pensionistica complementare prevista da accordi aziendali o contratti collettivi nel caso in cui il lavoratore non è iscritto a nessun fondo.
Inoltre, la scelta di mantenere il Tfr in Azienda può essere in futuro revocata in favore dei Fondi pensione. Chi, invece, ha scelto di conferire il Tfr al Fondo pensione non potrà più modificare tale scelta.
Precisiamo che la scelta sulla destinazione del Tfr riguarda, in ogni caso, quello in maturazione dal 1 gennaio 2007. Quanto maturato fino al 31/12/2006 resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro. Nel caso in cui si sceglie di mantenere il Tfr in Azienda, tutto o in parte, con decorrenza 1 gennaio 2007, qualora l’Azienda occupi almeno 50 dipendenti, il datore di lavoro trasferirà mensilmente il Tfr al Fondo istituito presso la tesoreria dello Stato e gestito dall’INPS.
Vediamo ora i tempi e le forme di riscossione delle somme affluite nel Fondo pensione complementare.
Le prestazioni pensionistiche, che andranno ad integrare quelle corrisposte dall’INPS, saranno erogate dal Fondo pensione complementare al raggiungimento dei requisiti d’accesso alla pensione obbligatoria a condizione che il periodo d’iscrizione al Fondo abbia raggiunto almeno i cinque anni.
Solo in alcuni casi è prevista l’erogazione delle prestazioni pensionistiche prima del raggiungimento dei suddetti requisiti.
Si potrà optare per la prestazione sotto forma di rendita vitalizia o per la liquidazione del capitale. In quest’ultimo caso è opportuno precisare che gli aderenti al vecchio Fondo pensione (istituito prima del 15/11/1992) con decorrenza antecedente al 29/4/1993, in qualità di “vecchi iscritti”, possono optare per la liquidazione dell’intero capitale maturato. Gli aderenti ai fondi pensione dal 29/4/1993 (nuovi iscritti) potranno ottenere la liquidazione del capitale nella misura massima del 50%, mentre la restante parte sarà corrisposta mediante erogazione della pensione integrativa (rendita vitalizia).
Il regime fiscale applicato alle prestazioni pensionistiche dei Fondi di previdenza complementare prevede delle agevolazioni.
Infatti, l’aliquota Irpef applicata è del 15% con una riduzione del 0,30% per ogni anno di partecipazione al Fondo successivo al quindicesimo. La misura massima della riduzione è pari al 6% per cui, in ogni caso, dopo 35 anni di partecipazione si applica l’aliquota agevolata del 9%. Bisogna precisare che nel caso in cui “il vecchio iscritto” decidesse per la liquidazione dell’intero capitale versato, l’intera somma percepita sarà assoggettata al vecchio regime tributario e non usufruirà, quindi, del beneficio di cui sopra. In più sia i vecchi iscritti che i nuovi potranno dedurre dal reddito i contributi versati al fondo nella misura massima di 5.164,57 euro. Prima di raggiungere i requisiti per la pensione complementare si possono richiedere le anticipazioni fino al 75% di quanto maturato, in qualsiasi momento per sostenere spese sanitarie per sé, il coniuge e i figli, dopo otto anni per l’acquisto e la ristrutturazione della prima casa per sé e per i figli. Sempre dopo otto anni è possibile richiedere l’anticipazione anche per esigenze diverse.
In conclusione, ci sembra importante evidenziare che la Legge prevede la separazione del patrimonio, costituito dai contributi versati dal lavoratore, incluso il Tfr, dal soggetto gestore del Fondo. Pertanto i contributi versati ai fini previdenziali vengono sottratti all’eventuale esecuzione da parte dei creditori del gestore.
Ai Fondi pensione non si applica la disciplina del fallimento, in caso di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa, la competenza spetta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla COVIP (Commissione di vigilanza sui Fondi pensione). Ogni forma pensionistica complementare è obbligata a presentare alla COVIP il rendiconto annuale della propria attività.