ACCORDO DI GRUPPO 21 novembre: +20%
L’accordo di Gruppo del 21 novembre, in un’ottica di conciliazione vita-lavoro e in considerazione delle novità legislative introdotte dal Governo, prevede un incentivo economico del 20% della retribuzione per tutte le giornate di congedo parentale utilizzate nell’anno 2016, da riconoscersi in una soluzione unica nel mese di febbraio 2017.
Tale incentivo si somma all’indennità erogata dall’INPS, pari al 30% della retribuzione, portando così la somma totale corrisposta al 50% della retribuzione ordinaria.
NOVITA’ CONGEDI PARENTALI 2016
Il decreto legislativo 148 del 14 settembre 2015 ha confermato anche per il 2016 i nuovi limiti temporali di fruibilità del congedo parentale da 8 a 12 anni e dei limiti temporali di indennizzo a prescindere dalle condizioni di reddito da 3 a 6 anni (introdotti dagli artt. 7, 9 e 10 del d.lgs. n.80 del 15 giugno 2015). Ricordiamo la disciplina, con le principali novità, in merito ai congedi per maternità/paternità (fonte INPS-www.inps.it).
QUANDO SPETTA
Il congedo parentale compete, in costanza di rapporto di lavoro, ai genitori naturali entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Detto periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente.
Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
– alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
– al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7, dalla nascita del figlio, se lo stesso si astiene dal
lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi – al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria
della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora.
– al genitore solo (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi;
Ai lavoratori dipendenti, genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta, con le stesse modalità dei genitori naturali, e cioè entro i primi otto anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento, e non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.
QUANTO SPETTA
I genitori naturali, possono usufruire dell’indennità per congedo parentale:
– entro i primi 6 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (padre e/o madre) di 6 mesi con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile;
– dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione (per l’anno 2015 Euro 16.327,68);
– dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino il congedo non è mai indennizzato.
I genitori adottivi o affidatari, possono usufruire dell’indennità per congedo parentale al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile:
– entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore, indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente, per un periodo di congedo complessivo di sei mesi tra i due genitori;
– dai 6 anni e un giorno agli 8 anni dall’ingresso in famiglia del bambino nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni dall’ingresso in famiglia , o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione (per l’anno 2015 Euro 16.327,68);
– dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del bambino il congedo non è mai indennizzato.
Tali novità sono riferite ovviamente ai periodi di congedo parentale che finora non stati mai fruiti o a quelli eventualmente residui.
Il termine di preavviso da 15 gg. è sceso a 5.
ACCORDO NAZIONALE SUI CONGEDI PARENTALI FRUIBILI A ORE
Il 15 dicembre le Segreterie Nazionali hanno raggiunto con ABI un’importante intesa volta a disciplinare l’utilizzo dei congedi parentali ad ore nel nostro settore.
Dal 1 febbraio 2016 sarà possibile fruire dei congedi parentali ad ore, con un preavviso non inferiore a 5 giorni lavorativi.
I congedi potranno essere richiesti sia dal personale a tempo pieno che a tempo parziale, per un periodo minimo di un’ora giornaliera la cui somma nell’arco di ciascun mese di utilizzo corrisponda comunque a giornate intere. Seguiranno comunicati nazionali con ulteriori dettagli.