In data 8 luglio 2011, in Roma, è stato siglato tra l’ABI e le altre sette Sigle Sindacali l’Accordo Quadro sul “Fondo di Solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del Personale del Credito”.
L’Accordo sottoscritto – che va a modificare in modo sostanziale le previsioni e i termini dell’attivazione del Fondo di Solidarietà sanciti nel 2000 con il D.M. n. 158 – prevede tra l’altro:
– una diminuzione dell’assegno straordinario dall’8% all’11% – rispetto alla misura attualmente riconosciuta del 74% dell’ultima retribuzione – in base al reddito complessivo lordo percepito dal Lavoratore (il limite di reddito preso in considerazione per il calcolo della diminuzione da applicare è fissato in 38.000 euro);
– l’introduzione dei contratti di solidarietà “difensivi” (riduzioni di orario fino al 50%, per una durata fino a 36 mesi con il riconoscimento di un trattamento economico sino all’80% della retribuzione lorda non percepita a seguito della minor prestazione) ed “espansivi” (riduzioni di orario fino al 50%, per una durata fino a 48 mesi con contestuale assunzioni stabili di nuovo Personale al fine di incrementare gli organici);
– il limitato recupero, rispetto alla recente disdetta da parte di ABI, del criterio della volontarietà per l’accesso al Fondo che potrà essere, eventualmente, attuato solo sulla base di accordi aziendali o di Gruppo stipulati nell’ambito delle procedure contrattuali che riguardano i processi che determinano tensioni occupazionali. A livello “nazionale” restando – difatti – ferme le previsioni di cui al D.M. n. 158 del 2000 (obbligatorietà con priorità di uscita per coloro che sono più vicini ai requisiti AGO);
– l’erogazione degli assegni straordinari per un periodo massimo di 60 mesi antecedente la effettiva decorrenza dei trattamenti pensionistici ivi compreso il periodo della cosiddetta “finestra”.