Con il rinnovo del CCNL del settore Credito, sottoscritto tra l’ABI e le OO. SS. di Settore in data 19 dicembre 2019, sono state introdotte, tra le altre cose, nuove e migliorative previsioni in materia di procedimenti disciplinari a carico del Lavoratore dipendente.
Ricordiamo che, secondo quando normato dallo Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970), il processo di formazione per arrivare all’eventuale sanzione da applicare al Dipendente deve prevedere il seguente iter: al Datore di Lavoro spetta l’onere di contestare, preventivamente e per iscritto a pena di nullità, l’addebito al proprio Dipendente; successivamente lo stesso Datore di Lavoro deve consentire al Lavoratore di esprimere le proprie tesi a difesa.
Ecco le principali novità introdotte con l’ultimo rinnovo del CCNL:
– aumento da 5 a 7 giorni lavorativi (dalla data della notifica della contestazione del Datore di Lavoro) del termine ultimo utile al Lavoratore per poter fornire le eventuali controdeduzioni. Ne consegue che l’Azienda non può applicare, prima del predetto termine, la sanzione relativa al provvedimento disciplinare (rimprovero scritto; sospensione dal servizio; licenziamento).
– possibilità per il Dipendente, entro il suddetto termine di 7 giorni, di richiedere per iscritto l’accesso a specifici documenti, relativi ai fatti oggetto della contestazione disciplinare, necessari ad un compiuto esercizio del diritto alla difesa, ferme le limitazioni previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali. Il termine è conseguentemente interrotto dalla data della richiesta e riparte a decorrere dalla data in cui l’Azienda dà riscontro al Lavoratore.
Pertanto, il Lavoratore – a fronte della contestazione aziendale – ha la possibilità, entro sette giorni lavorativi, di difendersi sia per iscritto che oralmente. In quest’ultimo caso, può richiedere al Datore di Lavoro un incontro, a cui può partecipare anche il proprio rappresentante sindacale.
Infine, raccomandiamo a tutti i Colleghi di contattare prontamente, in caso di ricevimento di contestazione disciplinare, il proprio Dirigente sindacale di riferimento al fine di ricevere, sin da subito, la relativa assistenza.