Come negli ultimi anni, anche per il 2021, in caso di nascita, adozione o affido preadottivo del figlio, sarà possibile beneficiare del contributo economico – erogato dall’INPS con cadenza mensile – a sostegno delle natalità (cosiddetto Bonus Bebè).
Questi i requisiti e gli importi spettanti.
– Possono beneficiare dell’assegno di natalità i nuclei familiari di cittadini italiani e dell’Unione Europea o nuclei familiari di cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno UE che, nel corso dell’anno 2021, abbiano avuto la nascita di un figlio o l’adozione di un minore o l’affidamento preadottivo. Il genitore richiedente il contributo deve avere la residenza in Italia e convivere con il figlio.
– Gli importi spettanti sono così strutturati rispetto ai valori ISEE (indicatore situazione economica equivalente relativa al nucleo familiare): 160,00 euro al mese (1.920,00 euro annui) per le famiglie con ISEE sino a euro 7.000,00; 120,00 euro al mese (1.440,00 euro annui) con ISEE non superiore a 40.000,00 euro; 80,00 euro al mese (960,00 euro annui) con ISEE superiore a 40.000,00 euro.
In caso di figlio successivo al primo, nato sempre nel corso dell’anno 2021, l’importo dell’assegno è aumentato di un ulteriore 20%.
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica da uno dei genitori conviventi con il figlio, accedendo alla sezione “servizi online” sul sito www.inps.it o utilizzando il Contact Center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito solo da rete fissa). Le domande possono essere inoltrate anche per il tramite di un Patronato.
Con Messaggio n. 918 del 3 marzo 2021, l’INPS ha precisato che, per l’anno in corso, il termine di presentazione delle domande (90 giorni dalla nascita del figlio o dall’ingresso nel nucleo familiare in caso di adozione/affidamento preadottivo del minore) – al fine di evitare eventuale pregiudizio del diritto per i beneficiari interessati da nascite, avvenute a partire dal 1° gennaio 2021 – decorrerà dalla data di pubblicazione, da parte dell’INPS, dello stesso Messaggio n. 918 (3 marzo 2021). L’INPS ha anche precisato che “nel rispetto di tale termine, in presenza di tutti i requisiti, l’assegno di natalità è riconosciuto a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minorenne (cfr. l’articolo 4 del D.P.C.M. del 27 febbraio 2015) per la durata massima di 12 mensilità. Resta fermo che, per le domande presentate tardivamente, l’assegno di natalità, ove spettante, decorre dal mese di presentazione della domanda e comprende le sole mensilità residue fino al compimento di un anno dall’evento (nascita, adozione o affidamento). Ciò premesso, si precisa che il termine ultimo per la presentazione della domanda è la fine del mese precedente a quello di compimento del primo anno di vita del bambino o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo”.