Con l’entrata in vigore della Legge n. 183 del 4 novembre 2010 in materia di lavoro, tra le altre cose sono state apportate alcune modifiche riguardanti il rilascio delle attestazioni di malattia da utilizzare per le giustificazioni delle assenze sul posto di lavoro nei settori pubblico e privato.
Le nuove disposizioni prevedono, dal 1° gennaio 2011, che “nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia maturato nell’anno solare, l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale”.
In quest’ultimo caso è intervenuta una precisazione da parte dell’INPS relativa ai dipendenti del settore privato , per i quali il trattamento di malattia è interamente a carico dei datori di lavoro (esempio il settore del Credito). La circolare INPS numero 21 del 31.1.2011 precisa che per i lavoratori privati rimane sempre riconosciuta la possibilità di richiedere al proprio medico curante, anche qualora questi non sia un medico del SSN o con esso convenzionato, la certificazione attestante lo stato di incapacità lavorativa, anche qualora si tratti di seconda malattia nell’anno e/o di durata superiore ai 10 giorni.