Le previsioni contrattuali vigenti (art. 100 comma 9 del CCNL) prevedono allo scadere dei 24 mesi l’obbligo per l’Azienda di fissare – nei successivi 6 mesi, previo accordo con il Dipendente – il recupero delle ore relative a prestazioni rese in aggiunta al normale orario di lavoro confluite in “banca ore” e non fruite. In difetto di accordo, l’Azienda deve indicare al Lavoratore, sempre entro il temine massimo dei 6 mesi, i tempi di fruizione dei permessi.