Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta ad una specifica richiesta di interpello, in data 21 settembre 2011 (interpello n. 39/2011) ha fornito alcuni chiarimenti in materia di demansionamento della Lavoratrice madre.
La questione riguarda la corretta interpretazione del disposto di cui all’art. 56 del Decreto Legislativo n. 151/2001
(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e paternità), con riferimento alle modalità di esercizio del diritto della Lavoratrice al rientro e alla conservazione del posto successivamente alla fruizione del periodo di astensione per maternità.
La problematica sollevata si inserisce nella cornice giuridica di cui all’art. 2103 del Codice civile che recita:
“il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione (…) ogni patto contrario è nullo”.