La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21485 del 18 ottobre u.s. – che peraltro ha confermato quanto in precedenza disposto dalla Corte di Appello di Torino – ha affermato che è illegittimo il licenziamento del Dipendente allorquando non viene data l’effettiva possibilità al Lavoratore di giustificare il comportamento contestatogli.
Nel caso di specie, L’Azienda aveva provveduto al licenziamento di una Lavoratrice senza consentire alla stessa l’esposizione orale delle proprie tesi difensive nell’apposito incontro tra le parti.
Il Datore di lavoro, in sede dibattimentale, aveva dichiarato di aver ottemperato correttamente al dettato di cui all’art. 7 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e degli artt. 1366, 1374 e 1375 del codice civile, avendo provveduto alla convocazione – con solo due giorni di preavviso e tra l’altro notificato di sabato – della Lavoratrice indicando due date utili per l’incontro che però la Dipendente aveva disertato richiedendo un successivo incontro (mai concesso dall’Azienda) in altra data.