LAVORATORI DISABILI – MANSIONI E COMPORTO PER MALATTIA
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17720 del 29 agosto 2011, ha ribadito che – in caso di rapporto di lavoro con invalidi assunti ai sensi del collocamento obbligatorio – le assenze per malattia correlate allo stato d’invalidità del Lavoratore non possono essere incluse nel periodo di comporto.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione – ribaltando la sentenza di primo grado e quella della Corte d’appello e confermando l’orientamento espresso con le precedenti sentenze – ha stabilito che “…sia le assenze derivanti da malattie aventi un collegamento causale diretto con le mansioni svolte dall’invalido, sia le assenze derivanti da malattie rispetto alle quali le mansioni svolte abbiano solo un ruolo di concausa devono essere escluse da quelle utili per la determinazione del periodo di comporto, tenuto conto anche dell’obbligo del datore di lavoro di ricercare una collocazione lavorativa idonea a salvaguardare la salute del dipendente…”.
Inoltre, continua la Suprema Corte, “…nel caso di rapporto di lavoro instaurato con un prestatore invalido, assunto obbligatoriamente, il Datore di lavoro deve far sì che le mansioni alle quali il Lavoratore invalido venga adibito siano compatibili con la sua condizione…”.