INFORTUNIO IN ITINERE ED USO DEL MEZZO PROPRIO QUALE STRUMENTO DI TRASPORTO
Sentenza Cassazione Sezione Lavoro n.17752 del 29.7.2010.
La Suprema Corte – confermando peraltro una precedente Sentenza della Corte d’Appello e rigettando il ricorso del lavoratore contro l’INAIL – ha sancito che non spetta indennizzo per infortunio in itinere al Dipendente che, per recarsi sul posto di lavoro, sceglie il motorino al posto dei mezzi pubblici per esigenze familiari.
La sentenza della Corte di Cassazione assume una particolare rilevanza in quanto statuisce che “non ha diritto all’indennizzo per infortunio in itinere il Lavoratore che si reca a lavoro usando un mezzo proprio per dimezzare i tempi di percorrenza e bilanciare così le sue esigenze lavorative con quelle familiari, quando invece potrebbe usare i mezzi pubblici”.
Il testo della Sentenza Cassazione Sezione Lavoro n. 17752 del 29.7.2010