Ricordiamo che il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro prevede il riconoscimento, a favore dei Colleghi, dell’indennità di vacanza contrattuale che rappresenta un elemento provvisorio della retribuzione previsto dal “Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo” del 23 luglio 1993 al fine di tutelare i Lavoratori nel caso di ritardi nella stipula dei rinnovi contrattuali.
Più specificatamente, il CCNL 8 dicembre 2007 stabilisce che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del presente contratto, verrà corrisposto ai Lavoratori ed alle Lavoratrici un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato, appunto, “indennità di vacanza contrattuale”.