L’invalidità civile è riconosciuta in caso di menomazione fisica, intellettiva e/o psichica che comporti una permanente incapacità lavorativa non inferiore a un terzo (Cfr. L. 118/1971).
La Commissione medica dell’ASL, preposta agli accertamenti medici e clinici per la valutazione della sussistenza dell’invalidità, stabilisce i relativi livelli di gravità:
– Invalidità civile lieve (dal 33% al 66%);
– Invalidità civile medio-grave (dal 67% al 99%);
– Non autosufficienza (100%).
– Dalla percentuale d’invalidità riconosciuta, ne derivano determinati benefici.
Il riconoscimento dell’invalidità civile lieve non comporta il diritto a trattamenti economici da parte dell’INPS, ma sono previste alcune agevolazioni.
Con il riconoscimento di un’invalidità civile del 33%, si ha diritto alla fornitura gratuita di presidi, ausili e protesi (cateteri, carrozzelle, apparecchi acustici, ecc.). Il “Nomenclatore dell’assistenza protesica” è un documento del Ministero della Salute in cui sono riportate la tipologia e le modalità delle forniture a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
L’accesso gratuito a queste apparecchiature, richiede una prescrizione e un piano riabilitativo-assistenziale individuale da parte di un medico specialista.
Con il riconoscimento di un’invalidità civile di almeno il 46% si ha diritto all’iscrizione nelle categorie protette ai sensi della Legge 68 del 1999 e nelle liste di collocamento privato. In questo caso, occorre presentare al Centro per l’Impiego della provincia di residenza il verbale della Commissione medica e l’apposito modulo in cui attestare la circostanza di avere un’età superiore ai 15 anni, di essere disoccupato, di avere il 46% di invalidità e di non essere in età pensionabile.
Con il riconoscimento di un’invalidità civile dal 51%, il lavoratore dipendente può accedere al congedo necessario alle cure richieste dalla patologia (connessa all’invalidità riconosciuta), ma per un periodo non superiore a 30 giorni all’anno. La domanda di congedo va consegnata al datore di lavoro insieme alla richiesta di un medico convenzionato con il SSN o appartenente a struttura sanitaria pubblica. Il lavoratore ha l’obbligo di documentare la sottoposizione alle cure durante il periodo d’assenza per congedo. Trattandosi di un congedo retribuito a carico del datore di lavoro (diritto alla retribuzione secondo le regole dell’assenza per malattia), è opportuno verificare se il CCNL di riferimento contempli la possibilità di accedere a questa tipologia d’assenza per invalidità. Questa tipologia di congedo non rientra nel periodo di comporto.