Il D.L. 48/2023 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023 n. 85) ha innalzato, per l’anno 2023, il limite d’esenzione per i fringe benefit a 3.000 euro a favore dei lavoratori con figli a carico. In assenza di figli a carico si applicano i benefici previsti dall’ordinario regime di tassazione. Si ricorda che sono ancora in corso, da parte del Governo valutazioni rispetto tale materia.
Per approfondimenti sulla tematica si rinvia alle precedenti informative UNISIN (Il Punto su… nr. 17 del 25/09/2023 e 17 bis del 2/10/2023).
La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 44/E del 25 luglio 2023 chiarisce le corrette modalità di determinazione del reddito da lavoro dipendente in riferimento ai finanziamenti a tasso agevolato concessi ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 51 del TUIR. L’articolo 51 del TUIR prevede che il reddito da lavoro dipendente sia “…costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” secondo il principio di omnicomprensività del reddito da lavoro dipendente (emolumenti in denaro e valore dei beni, servizi ed opere offerti al lavoratore).
Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, è obbligato ad effettuare la ritenuta a titolo d’acconto relativamente a tutte le somme e i valori percepiti dal lavoratore in relazione al suo rapporto di lavoro con lo stesso anche se talune “somme” sono corrisposti da soggetti terzi per effetto di un certo collegamento. Le somme e valori corrisposti dal datore di lavoro in relazione al rapporto di lavoro costituiscono redditi di lavoro dipendente anche se sono erogati da soggetti terzi rispetto a tale rapporto.
Nel caso del pensionato, l’ex datore di lavoro è, quindi, tenuto a comunicare all’ente pensionistico l’importo del valore da assumere a tassazione unitamente alla pensione.
Ai fini dell’applicazione della disposizione dell’art. 51 (comma 4, lettera b) non si rilevano eventuali variazioni successive alla concessione del finanziamento come la cessazione del rapporto di lavoro.
Il caso è, ad esempio, proprio quello del pensionato citato dall’ Agenzia delle Entrate con l’espressione “… non venendo meno la relazione tra la concessione del finanziamento e il rapporto di lavoro dipendente.” e, per analogia, quello del lavoratore esodato.