Con il decreto Proroghe (D.L. n. 132 del 2023), è stato prorogato sino al 31 dicembre 2023 lo smart working per i lavoratori super fragili, sia nel settore pubblico che nel settore privato.
Vengono considerati lavoratori super fragili quanti rientrano nelle specifiche del decreto ministeriale del 4 febbraio 2022. Pertanto i lavoratori che versano in condizioni di fragilità, secondo i criteri richiamati dal predetto Decreto, manterranno sino a tutto il 2023 il diritto a lavorare in modalità agile.
Le condizioni e le patologie devono essere certificate dal medico del lavoratore e sono identificabili come segue:
a) indipendentemente dallo stato vaccinale:
a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria: trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica); attesa di trapianto d’organo; terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T); patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure; immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich,i immunodeficienza comune variabile etc.); immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalita’ del sistema immunitario etc.); dialisi e insufficienza renale cronica grave; pregressa splenectomia; si drome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/μl o sulla base di giudizio clinico;
a.2) pazienti che presentino tre o più delle seguenti condizioni patologiche: cardiopatia ischemica; fibrillazione atriale; scompenso cardiaco; ictus; diabete mellito; bronco-pneumopatia ostruttiva cronica; epatite cronica; obesità;
b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni: età >60 anni; condizioni di cui all’allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021.
Fino al 31 dicembre 2023 pertanto non occorre l’accordo individuale di smart working ed i datori di lavoro dovranno assicurare ai lavoratori in condizioni di salute maggiormente fragili lo svolgimento della prestazione in modalità agile anche adibendoli a mansioni diverse tra quelle della medesima categoria o area di inquadramento e senza alcuna modifica alla retribuzione spettante, salvo l’applicazione delle disposizioni contrattuali se più favorevoli.