L’Istituto bancario non risponde dei danni arrecati dai propri promotori finanziari quando il cliente danneggiato pone in essere una condotta incauta e imprudente, se non di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole. In tal caso è esclusa la responsabilità dell’Istituto. Pertanto unico responsabile è il promotore finanziario.
Il principio è stato recentemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con pronuncia numero 13521 del 17 maggio 2023.
La suprema Corte ha ribadito il concetto che l’istituto di credito non può rispondere dei danni subiti dal proprio cliente a seguito di un’operazione di investimento attuata dal promotore finanziario dell’istituto, in presenza di una condotta agevolatrice, caratterizzata da elementi di anomalia.
Infatti già in prima istanza di giudizio il Tribunale di Chiavari aveva circoscritto la responsabilità al solo promotore finanziario, attribuendo a questi l’obbligo del risarcimento, ed escludendo quindi la banca.
Tale pronunciamento veniva poi confermato in appello, dove si dava rilievo alla condotta gravemente incauta del cliente contraddistinta da “anomalie percepibili da chiunque abbia una minima pratica di rapporti bancari e che avrebbero dovuto consigliare ad un atteggiamento di maggiore prudenza”.
Il ricorso tendeva a chiamare in causa la banca sostenendo che il fatto illecito dei propri dipendenti si configura ogni qualvolta il fatto lesivo sia stato prodotto, o quantomeno agevolato, da un comportamento riconducibile all’attività lavorativa del dipendente, e quindi anche se questi abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all’insaputa del suo datore di lavoro, sempre che sia rimasto comunque nell’ambito dell’incarico affidatogli.
La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto giusto Il criterio seguito dalla Corte di Appello secondo il quale gli istituti di credito rispondono dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito sia connesso per occasionalità necessaria all’esercizio delle mansioni, escludendo però la responsabilità della banca per i danni arrecati dai propri promotori finanziari quando il danneggiato pone in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore.
La Corte ha infine stabilito come il comportamento di rilevanza penale del promotore, in presenza di condotte anomale del risparmiatore, confermi l’estraneità della banca al fatto del promotore, interrompendo così il nesso causale ed escludendo la responsabilità dell’istituto.
Con questa sentenza, la Suprema Corte sollecita i risparmiatori ad attuare le necessarie valutazioni di cautela prima di sottoscrivere investimenti finanziari, in quanto condotte superficiali ed incaute compromettono le possibilità di riconoscimento di pretese risarcitorie verso la banca. Per le stesse ragioni, invitiamo ancora una volta i colleghi all’assoluto rispetto della normativa e dei regolamenti interni senza lasciarsi, in alcun modo, condizionare da pressioni volte alla vendita di prodotti non in linea con il profilo di rischio dei clienti.