L’Inps, attraverso il Messaggio n. 3653 emanato il 9 ottobre 2020, ha chiarito quando il Lavoratore può ritenersi in malattia, in caso di isolamento/quarantena.
Nello specifico, l’Istituto nazionale di previdenza ha precisato che in tutti i casi di Ordinanze o provvedimenti di Autorità amministrative che obbligano il Lavoratore a svolgere periodo di quarantena, nello stesso periodo non può essere riconosciuto lo stato di malattia. La predetta copertura dell’Inps viene riconosciuta, invece, in caso di malattia conclamata e/o se la quarantena scaturisce dal procedimento posto in essere dall’Autorità di sanità pubblica (Asl o altro presidio medico).
Inoltre, è stato anche precisato che può considerarsi in malattia il Lavoratore considerato fragile che interrompe l’attività lavorativa ma non quello che continua a prestare servizio da casa (smart working, telelavoro, lavoro agile, ecc.).
Ancora, non è riconosciuto lo stato di malattia ai Lavoratori assicurati che sono chiamati a svolgere la quarantena all’estero a seguito di provvedimenti operati dalle competenti Autorità del Paese in cui si trovano, in quanto – ha puntualizzato l’Inps – l’accesso alla tutela per malattia non può che provenire sempre da un procedimento eseguito dalle preposte Autorità sanitarie italiane.
Infine, la malattia non è riconosciuta al Lavoratore, in quarantena, destinatario di trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria (CIGO e CIGS), cassa integrazione in deroga (CIGD) e di assegno concesso dai Fondi di solidarietà, poiché il trattamento di integrazione salariale prevale sull’indennità di malattia.