La RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) è uno strumento di flessibilità che consente agli iscritti alla previdenza complementare, cessati dal rapporto di lavoro, di percepire un reddito fino al raggiungimento dell’età anagrafica utile per la pensione di vecchiaia. Si tratta di un’opportunità che protegge i lavoratori dall’eventualità di ritrovarsi senza occupazione in età avanzata, in prossimità dell’età pensionabile.
La RITA permette di disporre – a determinate condizioni – del capitale accumulato dall’aderente (totale o parziale) sotto forma di rata, anziché in un’unica soluzione. L’importo della rata potrà variare in aumento o in diminuzione in funzione dell’andamento dei mercati finanziari.
REQUISITI – Alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, devono sussistere alcuni requisiti:
PER CONTRIBUZIONE:
a) Cessazione dell’attività lavorativa;
b) 20 anni di contribuzione complessiva nel regime obbligatorio di appartenenza;
c) Raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, nel regime obbligatorio di appartenenza, entro i 5 anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa;
d) Maturazione di almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
OPPURE IN ALTERNATIVA:
a) Cessazione dell’attività lavorativa;
b) Inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo di almeno 24 mesi;
c) Raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, nel regime obbligatorio d’appartenenza, entro i 10 anni successivi;
d) Maturazione di almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
IMPORTANTE: La RITA beneficia di un regime di tassazione agevolato attraverso l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF con l’aliquota pari al 15% che si riduce dello 0,30 per ogni anno di permanenza nel fondo oltre il quindicesimo, fino a una percentuale minima del 9%.
Si ricorda che l’accesso alla RITA, in presenza dei requisiti previsti, è rivolto a tutti i lavoratori che abbiano aderito a una forma di previdenza complementare a contribuzione definita.
La RITA si richiede seguendo le istruzioni previste dal proprio Fondo Pensione e allegando tutti i documenti richiesti.