I Lavoratori esodati, possono svolgere attività lavorativa a condizione che la stessa non sia espletata in concorrenza con l’ex datore di lavoro.
L’assegno straordinario di solidarietà è una prestazione economica erogata dai fondi di solidarietà bilateriali costituiti ai sensi dell’articolo 26 del dlgs n. 148/2015 riconosciuta nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, ai lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento.
Nel caso dei lavoratori bancari il fondo è costituito presso l’Inps ed è finanziato esclusivamente con i contributi delle aziende di credito e dei lavoratori del settore e viene utilizzato in caso di ristrutturazioni, fusioni bancarie in cui siano presenti esuberi di personale. Le singole banche, relativamente agli accordi stipulati, versano all’Inps sia le somme per l’assegno straordinario sia la contribuzione, fino al raggiungimento del diritto a pensione anticipata (anni contributivi) o di vecchiaia (età anagrafica).
Oggi, i requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata sono 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
La durata dell’assegno erogato dal fondo è variabile; in generale di 5 anni con un massimo di 7 anni.Il termine massimo di sette anni è stato previsto dal decreto milleproroghe 2023, convertito in legge, sino al 31 dicembre 2026. Pertanto, sino a tale data, sarà possibile concordare piani di esodo anticipato a carico dell’azienda per lavoratori distanti 7 anni dall’età per la pensione INPS.
L’assegno è erogato per 13 mensilità e accreditato il primo giorno lavorativo di ogni mese.
L’assegno straordinario non costituisce reddito imponibile Irpef. Di conseguenza se non vengono percepiti altri redditi assoggettabili all’ Irpef, non si può portare in detrazione alcun tipo di onere (interessi mutui, spese mediche, ristrutturazioni, assicurazioni, ecc.).
Qualora il lavoratore esodato, non percepisca altri reddiiti, all’infuori dell’assegno di solidarietà, le eventuali spese detraibili possono essere poste a carico del familiare che lavora (coniuge o altro soggetto).
I Lavoratori esodati possono svolgere attività lavorativa sia come autonomo che come lavoratore dipendente, con l’unica condizione che tale attività non si esplichi a favore di soggetti concorrenti con l’ex datore di lavoro. In pratica nel settore bancario è vietato che il lavoratore esodato possa lavorare, nemmeno come autonomo, per altre banche o per soggetti che svolgono attività creditizia o finanziaria. Esclusa questa fattispecie l’attività lavorativa può essere svolta con i seguenti limiti di cumulabilità: Per il lavoro autonomo, il tetto è pari all’importo della pensione minima maggiorato del 50%, mentre per il lavoro dipendente il tetto è pari all’ultima retribuzione percepita.
Il lavoratore che percepisce l’assegno straordinario di sostegno al reddito, all’atto dell’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell’assegno medesimo, ha l’obbligo di dare tempestiva comunicazione all’ex datore di lavoro e al Fondo, dell’instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi. L’inadempimento di tale obbligo così come la trasgressione del divieto di prestare attività lavorativa con soggetti concorrenti all’ ex azienda di appartenza può comportare la decadenza del diritto alla prestazione del fondo.