Il congedo straordinario è un periodo d’assenza dal lavoro con un limite massimo di due anni frazionabili a giorni durante tutto l’arco della vita lavorativa. Tale periodo d’assenza dal lavoro è concesso ai lavoratori dipendenti che prestano assistenza a familiari disabili gravi ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge nr. 104/92 secondo un preciso ordine di priorità in ambito familiare.
Ai periodi di congedo straordinario usufruiti è collegato il diritto del lavoratore dipendente ad una indennità economica e all’accredito figurativo dei relativi contributi. I periodi di congedo straordinario usufruiti non vengono computati ai fini della maturazione di tredicesima, ferie, e TFR, ma rilevano ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa. L’indennità viene calcolata sulla base della retribuzione dell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo straordinario, tenendo conto delle voci fisse e continuative entro un determinato limite massimo rivalutato annualmente. L’indennità e la contribuzione figurativa spettano per un importo massimo rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Con la circolare n° 21 del 25 gennaio 2024 l’INPS ha comunicato il tetto massimo complessivo della retribuzione e dei relativi contributi connessi ai periodi di congedo straordinario usufruiti dal lavoratore dipendente (alle condizioni previste dalla legge). Tale importo (retribuzione per congedo straordinario e relativi contributi) non può eccedere, per l’anno 2024, il limite di euro 56.585,73 che – con arrotondamento all’unità di euro – risulta pari a euro 56.586,00.