Con l’entrata in vigore della Legge 28 giugno 2012 n. 92 sono state introdotte una serie di misure volte a favorire “la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e i compiti di cura ed assistenza ai figli” da parte dei genitori Lavoratori dipendenti. In particolare, l’art. 4 della succitata Legge prevede che – per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti successivamente al 31/12/2012 – al padre, Lavoratore dipendente spetta un congedo obbligatorio di un giorno ed un congedo facoltativo nel limite massimo di due giorni, quest’ultimo in alternativa al congedo di maternità della madre per l’equivalente periodo. Con la circolare n. 40 del 14 marzo 2013, l’INPS, recependo il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emanato il 22 dicembre 2012, ha – quindi – inteso chiarire i criteri e le modalità di utilizzo dei congedi in questione.