CONGEDI IN FAVORE DEI LAVORATORI CON INVALIDITÀ SUPERIORE AL 50%, DA UTILIZZARE PER CURE CORRELATE ALL’INFERMITÀ INVALIDANTE.
Con il Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011 sono state introdotte, tra le altre, anche importanti previsioni in materia di congedi in favore dei Lavoratori con invalidità riconosciuta superiore al 50%, che necessitano di cure correlate all’infermità che ha determinato l’invalidità stessa.
Infatti, il suddetto Decreto Legislativo, specificatamente all’art. 7, stabilisce che “i lavoratori invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni.”
Il suddetto periodo di congedo, da considerarsi in aggiunta ai permessi eventualmente derivanti dalla normativa già prevista per i portatori di handicap grave (es. Legge 104/92 e successive modifiche), è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda presentata dal Dipendente.