Il Garante per la protezione dei dati personali (c. d. Garante per la privacy), nel mese di dicembre 2011, ha dato notizia di alcuni provvedimenti emessi nei confronti di alcune aziende in materia di videosorveglianza sui luoghi di lavoro.
I provvedimenti sono stati adottati a seguito di accertamenti eseguiti da parte del Nucleo operativo “privacy” della Guardia di Finanza.
Nei suddetti provvedimenti – dove in alcuni casi l’Autorità ha anche specificatamente vietato l’uso delle telecamere – sono stati identificati diversi “interessanti” profili d’illegittimità, che di seguito riportiamo:
le apparecchiature di videosorveglianza, collocate presso gli accessi ai luoghi di lavoro o in altre aree interne, in corrispondenza di ascensori e dei corridoi, erano state attivate senza accordo con le Rappresentanze sindacali aziendali o autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro, in violazione – quindi – di quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori;
le immagini erano state conservate per un periodo di 18 giorni, violando così il limite massimo di sette giorni previsto dalla normativa sulla videosorveglianza. A tal proposito si ricorda che il periodo di conservazione di sette giorni è derogabile solo in alcuni casi specifici e dopo preventiva autorizzazione del Garante per la privacy;
l’Azienda non aveva provveduto, per come previsto dal Codice privacy, alla designazione degli incaricati al trattamento delle immagini ed alla nomina della società di noleggio e manutenzione del sistema di videosorveglianza;
assenza, presso le aree riprese, di un’adeguata cartellonistica indicante la presenza delle apparecchiature di videosorveglianza e la denominazione del titolare del trattamento.