L’APE sociale è un sussidio economico introdotto con la Legge di bilancio 2017 che “accompagna” al raggiungimento del requisito per l’ottenimento della pensione di vecchiaia alcune categorie di Lavoratori, a condizione che gli stessi abbiano raggiunto l’età anagrafica di 63 anni e almeno 30 o 36 anni di contribuzione all’INPS.
Possono fruire dell’APE sociale i Lavoratori dipendenti (sia del settore pubblico che privato), gli autonomi e i parasubordinati, con la sola esclusione dei liberi professionisti iscritti presso le relative casse professionali. Lo strumento, inizialmente previsto fino al 31.12.2018 e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2020, con la Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio) è stato prorogato per tutto l’anno 2021. L’APE sociale, ricordiamo, spetta in caso di cessazione dell’attività lavorativa di Lavoratori residenti in Italia e che non siano titolari di alcun trattamento pensionistico diretto.
Oltre alle suddette condizioni, gli interessati devono rientrare in una delle seguenti quattro categorie: 1) disoccupati (con almeno 30 anni di contribuzione) a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale in sede di procedura di conciliazione obbligatoria (attivabile nelle imprese con più di 15 dipendenti) ovvero disoccupati per scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi e non percepiscono l’eventuale prestazione di disoccupazione da almeno 3 mesi e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni; 2) Lavoratori che siano in possesso di almeno 30 anni di contribuzione e, al momento della richiesta, assistono da almeno sei mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 o che assistono un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; 3) Invalidi civili che siano in possesso di almeno 30 anni di contribuzione, a condizione che l’invalidità riconosciuta sia pari al 74%; 4) Lavoratori dipendenti con almeno 36 anni di contribuzione e, alla data di presentazione della domanda di accesso all’APE sociale, abbiano svolto, da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7, una o più professioni cosiddette “gravose” (a solo titolo esemplificativo, operai dell’industria estrattiva e dell’edilizia, conduttori di gru, conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, conduttori di mezzi pesanti, insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido, facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati e operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti).
Per quanto riguarda le donne, è prevista una riduzione dei requisiti contributivi richiesti pari a 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni.
La misura dell’APE sociale, riconosciuta dall’INPS per 12 mensilità fino al percepimento della pensione di vecchiaia, è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla stessa APE sociale. L’indennità non può, in ogni caso, superare l’importo massimo mensile di Euro 1.500,00 lordi.
L’indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria (Naspi) né con l’Aspi. E’ cumulabile, invece, con i trattamenti riservati ai superstiti e con le prestazioni di invalidità civile. Per accedere al sussidio il Lavoratore deve inoltre cessare qualsiasi attività lavorativa, sia dipendente che autonoma, fermo restando la possibilità di cumulare l’indennità con piccoli redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nei limiti di 8.000,00 euro annui (4.800,00 euro nel caso di lavoro autonomo). Il beneficiario dell’APE Sociale decade dal diritto al beneficio nel caso in cui ottenga altro trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, pensione “quota 100”, ecc.).