Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019, è stata modificata la normativa che regola il funzionamento dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
L’INPS con il messaggio n. 3835 del 2019 illustra la nuova disciplina, fornendo anche le nuove indicazioni operative.
Le maggiori novità relative all’ISEE (documento necessario per poter accedere alla gran parte delle agevolazioni e delle prestazioni di assistenza) riguardano i termini di validità, l’istituzione per il 2020 del modello precompilato e l’ampliamento dei casi in cui si può ricorrere all’ISEE corrente.
Più specificatamente, tutte le dichiarazioni ISEE o DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) presentate nel 2019 saranno valide sino alla fine dell’anno corrente. Per le DSU presentate dal 1° gennaio 2020 la validità partirà dalla data di invio della dichiarazione e terminerà al 31 dicembre 2020.
Le fattispecie per cui è possibile richiedere l’ISEE corrente sono state ampliate nel senso che è possibile richiederlo in presenza di una sola delle due condizioni previste (prima ritenute entrambe necessarie):
– variazione della situazione lavorativa per almeno un componente del nucleo familiare;
– variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente.
È stata poi introdotta la possibilità di presentare l’ISEE corrente nel caso in cui per almeno un componente del nucleo si verifichi una interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari (non computabili ai fini della determinazione del reddito IRPEF).
L’ISEE corrente compilata a partire dal 23 ottobre 2019 avrà validità 6 mesi (non più 2 mesi come precedentemente previsto) e in caso di variazione della situazione occupazionale o della fruizione dei trattamenti, l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro 2 mesi dalla data di decorrenza delle stesse variazioni.
Il modello ISEE tradizionale dal 1° gennaio 2020 sarà precompilato e dovrà contenere le seguenti informazioni:
– dati anagrafici;
– dati relativi ai redditi conseguiti;
– dati relativi alle retribuzioni in essere;
– dati relativi agli immobili posseduti;
dati relativi ai patrimoni mobiliari e finanziari posseduti, come titoli, conti correnti, libretti, carte.
Il contribuente, prima di richiedere il rilascio della dichiarazione, dovrà soltanto aggiungere eventuali dati mancanti e verificare che le informazioni riportate dall’INPS siano esatte. La dichiarazione sarà disponibile online in tempo reale.