L’INPS, attraverso il messaggio n. 4027 emanato il 18 novembre 2021, ha fornito ulteriori precisazioni a seguito anche delle novità legislative introdotte dall’articolo 8 del Decreto Legge del 21 ottobre 2021, n. 146 in materia di tutela dei Lavoratori in quarantena e dei Lavoratori cosiddetti “fragili”.
In sostanza, le suddette novità legislative stabiliscono che l’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai Lavoratori del settore privato, viene riconosciuta fino al 31 dicembre 2021, a fronte di apposito stanziamento. Alla luce di ciò, l’INPS potrà procedere al riconoscimento della prestazione in argomento, ai Lavoratori del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia anche per gli eventi verificatisi nel corso dell’anno 2021, seguendo un ordine cronologico.
Per quanto riguarda la tutela per i Lavoratori “fragili”, si evidenzia che questa è stata già prorogata al 31 dicembre 2021 dall’articolo 2-ter del Decreto Legge del 6 agosto 2021, n. 111, inserito, in sede di conversione, dalla Legge del 24 settembre 2021, n. 133.
L’Istituto previdenziale, inoltre, precisa che “con riguardo ai Lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia INPS, ai fini dell’erogazione dell’indennità economica correlata alle prestazioni in argomento, la nuova formulazione del comma 5 del citato articolo 26 prevede che dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 gli oneri a carico dell’INPS, connessi con il riconoscimento delle tutele in argomento per i Lavoratori in quarantena e per i Lavoratori “fragili”sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l’anno 2020 e di 976,7 milioni di euro per l’anno 2021, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori”.
Infine, si ricorda che per i Lavoratori in possesso della documentazione medica attestante lo stato di fragilità, nel caso in cui non possano rendere la prestazione lavorativa in modalità agile, il periodo di assenza dal lavoro non è computabile ai fini del periodo di comporto della malattia.